Ordinanza n. 244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale di ripristino di manufatti e la stessa ordinanza di ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso proposto contro l'ordinanza comunale di ripristino. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza e dell'ordinanza. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza appellata sembra non avere adeguatamente approfondito la diversità tra i manufatti accertati e sanzionati con l'ordinanza di ripristino e quelli oggetto dell'autorizzazione paesaggistica comunale n. 3/2024. È stato inoltre dedotto e riconosciuto un pregiudizio grave e irreparabile, nelle more della decisione sull'appello, in relazione alla prosecuzione dell'attività commerciale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso sia l'esecutività della sentenza appellata sia l'ordinanza di ripristino impugnata in primo grado. La sospensione è stata giustificata dalla necessità di approfondire, nel merito, la corrispondenza o diversità tra i manufatti oggetto dell'accertamento e della sanzione e quelli coperti dall'autorizzazione paesaggistica n. 3/2024, nonché dal pregiudizio grave e irreparabile connesso alla sospensione dell'attività commerciale. Il Comune è stato ordinato di depositare entro 60 giorni gli atti del procedimento, inclusi i verbali di accertamento con la documentazione fotografica e i titoli edilizi e paesaggistici con i relativi allegati, anche riguardanti l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2024. È stata fissata l'udienza pubblica del 26 maggio 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in presenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado e dell'atto amministrativo impugnato può essere disposta quando emergano esigenze di approfondimento sulla ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione appellata e sussista un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
- Quando la legittimità di una sanzione di ripristino dipende dalla corretta identificazione dei manufatti sanzionati e dalla loro eventuale diversità rispetto a manufatti coperti da un'autorizzazione paesaggistica, il giudice deve verificare specificamente tale corrispondenza mediante l'acquisizione degli atti di accertamento, della documentazione fotografica e dei titoli edilizi e paesaggistici.
- La tutela cautelare può estendersi contestualmente alla sentenza di primo grado e all'ordinanza amministrativa oggetto del giudizio, quando l'esecuzione di entrambe sia idonea a produrre il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte appellante.
Come è indicizzato
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