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Sentenza

Sentenza n. 3121/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento - del d.m. del MUR n. 1488/2023, nella parte in cui esso ha deliberato la declaratoria di inammissibilità della domanda di cofinanziamento presentata dalla ricorrente a valle della procedura di cui al d.m. n. 1257/2021; -del verbale della Commissione Paritetica Alloggi e Residenze per studenti universitari, con il quale è stata disposta la inammissibilità della domanda della ricorrente; - della PEC del 4 gennaio 2023 avente ad oggetto “Riscontro istanza di riesame in autotutela presentata dalla Fondazione VENTURE IMPATTO SOCIALE”; - del verbale della Commissione Paritetica Alloggi e Residenze per studenti universitari richiamato nella predetta PEC; - ove occorra, dell’art. 6, comma 4, lettera i), del d.m. del MUR n. 1257/2021; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria di inammissibilità della domanda di cofinanziamento per la realizzazione di un complesso di residenze universitarie, unitamente agli atti della Commissione e al riesame confermativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La fondazione aveva presentato domanda di cofinanziamento ai sensi del d.m. MUR n. 1257/2021 per la realizzazione di 250 alloggi universitari. La domanda era corredata da una dichiarazione bancaria del 9 maggio 2022, nella quale l’istituto di credito comunicava che, previa acquisizione della documentazione richiesta, avrebbe potuto valutare un finanziamento a medio-lungo termine. A seguito di richiesta di integrazione della Commissione, la fondazione aveva prodotto una seconda comunicazione bancaria del 13 aprile 2023, attestante che la richiesta di finanziamento era ancora in istruttoria. La Commissione aveva quindi dichiarato inammissibile l’intervento per mancata dimostrazione della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, e il MUR aveva adottato il decreto di non ammissione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione della lex specialis, erronea rappresentazione dei fatti e violazione dei principi dell’ordinamento, sostenendo che la copertura della quota privata avrebbe dovuto essere verificata al momento della concessione del cofinanziamento pubblico e non alla presentazione della domanda, poiché il finanziamento bancario dipendeva anche dalla definizione dell’importo del contributo pubblico e dalla disponibilità dell’immobile. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’art. 6, comma 4, del d.m. n. 1257/2021 riguardasse soltanto il finanziamento da parte di terzi e non l’autofinanziamento proprio. Con il terzo motivo ha dedotto che la lettera bancaria prodotta fosse sufficiente a comprovare la serietà dell’iniziativa e ha contestato la legittimità della disciplina che impediva alle fondazioni private di autocertificare il possesso della quota di autofinanziamento, per violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 6, commi 1 e 4, del d.m. n. 1257/2021 imponeva, a pena di esclusione, la presentazione entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando della documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, necessaria per la valutazione della Commissione. Tale requisito doveva sussistere al momento della valutazione della domanda e non poteva essere differito alla successiva concessione del cofinanziamento pubblico. L’ammissione di una domanda priva di copertura avrebbe violato la par condicio e l’autovincolo amministrativo, oltre a contrastare con la previsione legislativa secondo cui il cofinanziamento statale riguarda progetti esecutivi immediatamente realizzabili e non supera il 75% del costo totale. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 6, commi 4 e 6, imponeva la documentazione della copertura finanziaria anche per la quota di autofinanziamento, mentre la mera richiesta di un prestito bancario e la pendenza della relativa istruttoria non dimostravano né l’effettiva disponibilità né la stabilità delle risorse. Il richiamo all’art. 7, comma 4, è stato giudicato inconferente, poiché tale disposizione riguardava i titoli di valutazione di interventi di efficientamento o miglioramento energetico di strutture esistenti, diversi da quello proposto dalla fondazione. Anche il terzo motivo è stato respinto. La lettera bancaria del 9 maggio 2022 non conteneva un impegno al finanziamento, ma si limitava a dichiarare che l’istituto avrebbe potuto valutare l’operazione dopo la presentazione della documentazione necessaria; la successiva nota attestava soltanto che l’istruttoria era in corso. Inoltre, la lex specialis escludeva le fondazioni private dalla possibilità di sostituire la documentazione con un’autocertificazione. La differenziazione rispetto ai soggetti pubblici o assimilati è stata ritenuta ragionevole, poiché questi ultimi offrono maggiori garanzie di effettiva disponibilità delle risorse in ragione del loro status e del rapporto con l’ente finanziatore, mentre per i privati occorrono presìdi più stringenti. Il TAR ha altresì rilevato il difetto di interesse della fondazione a contestare l’esclusione dell’autocertificazione, poiché essa non avrebbe comunque potuto attestare veridicamente il possesso di risorse non ancora ottenute. La fondazione è stata condannata al pagamento di complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, in favore del MUR e dell’Università degli Studi del Salento.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1, 2 e 3, l. 14 novembre 2000, n. 338

    lo Stato cofinanzia gli interventi ... attraverso un contributo non superiore al 75% del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili

    Il cofinanziamento pubblico presuppone la disponibilità della quota di autofinanziamento e riguarda interventi immediatamente realizzabili; il decreto ministeriale attuativo non può derogare a tale struttura legale del finanziamento.

  • art. 1, comma 5, l. 14 novembre 2000, n. 338

    Individua la Commissione competente per l’istruttoria delle richieste di cofinanziamento.

  • art. 3, comma 1, lett. j), d.m. MUR n. 1257/2021

    le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica ... il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie

    Le fondazioni senza scopo di lucro rientrano tra i soggetti astrattamente eleggibili al cofinanziamento.

  • art. 6, commi 1, 4, lett. i), 6 e 8, d.m. MUR n. 1257/2021

    la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento

    La copertura finanziaria deve essere documentata entro il termine perentorio previsto dal bando, a pena di esclusione. La possibilità di autocertificazione è limitata alle categorie di soggetti espressamente indicate; il soccorso istruttorio consente rettifiche e integrazioni entro il termine assegnato, ma non permette di differire il possesso sostanziale del requisito.

  • art. 7, comma 4, lett. d) ed e), d.m. MUR n. 1257/2021

    La disposizione riguarda i titoli di valutazione di specifici interventi di efficientamento o miglioramento energetico di strutture esistenti e non è applicabile all’intervento di nuova realizzazione oggetto del giudizio.

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    L’autocertificazione non può essere utilizzata per dichiarare informazioni non veritiere; la falsità comporta le conseguenze decadenziali e interdittive previste dalla norma.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di gara o di finanziamento prevede, a pena di esclusione, la produzione della documentazione attestante la quota di autofinanziamento entro un termine perentorio, la disponibilità delle risorse deve risultare al momento della presentazione e della valutazione della domanda; non è consentito differirne la verifica alla successiva concessione del contributo pubblico.
  • La mera presentazione di una domanda di finanziamento bancario, accompagnata dalla dichiarazione che l’istruttoria è ancora in corso, non dimostra l’effettiva disponibilità della quota di autofinanziamento richiesta per l’ammissione a un cofinanziamento pubblico.
  • Il soccorso istruttorio previsto dalla lex specialis può consentire rettifiche o integrazioni della documentazione entro il termine assegnato, ma non può trasformarsi in uno strumento per acquisire successivamente un requisito sostanziale non posseduto entro il termine perentorio.
  • È legittima la differenziazione del regime probatorio della copertura finanziaria tra soggetti pubblici o assimilati e soggetti privati, quando essa sia fondata sulle maggiori garanzie di disponibilità e stabilità delle risorse offerte dai primi e sulla necessità di presìdi più rigorosi per i secondi.
  • Un atto bancario meramente interlocutorio, che subordini la valutazione del finanziamento alla produzione di ulteriore documentazione e non contenga alcun impegno all’erogazione, non costituisce prova idonea della copertura finanziaria richiesta dalla lex specialis.
  • Il decreto ministeriale attuativo non può modificare la struttura del cofinanziamento stabilita dalla legge, né consentire l’ammissione di progetti privi della quota di risorse proprie necessaria a garantire la loro immediata realizzabilità.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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