Cassazione Penale, Sentenza n. 2314/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante del concorso di colpa della vittima (art. 589‑bis comma 7 c.p.). Il ricorrente contestava che la Corte d'Appello avesse travisato il dato probatorio ritenendo che la vittima avesse la cintura di sicurezza allacciata, fondandosi sul verbale della Polizia Stradale che riportava la cintura inserita nell'alloggiamento; si sosteneva che tale annotazione non provava l'effettivo uso della cintura e che la Corte avrebbe dato due ricostruzioni alternative contraddittorie
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui non risulta provato il concorso di colpa della vittima: il verbale della Polstrada che segnala la cintura inserita nell'alloggiamento è stato ritenuto dato probatorio idoneo a concludere, in termini plausibili, che la cintura fosse indossata (anche ammettendo ipotesi alternative, entrambe compatibili con tale esito). La Corte ha richiamato i principi sull'ammissibilità del ricorso e sul concetto di travisamento della prova, escludendo che sussista tale travisamento nel caso in esame. Conseguenze pratiche: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali delle parti civili liquidate in euro 3.900 oltre accessori, da destinare all'avvocato Donato Musa. Decisione resa il 16 dicembre 2022.
Norme richiamate
art. 589‑bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; nel caso è centrale il riferimento al comma 7, richiamato dal ricorrente in relazione alla possibile attenuante del concorso di colpa della vittima, che la Corte ha escluso per mancanza di prova
art. 186 comma 2 lett. c) Codice della Strada
Norma sul comportamento in stato di ebbrezza: contestata all'imputato la guida con tasso alcolemico pari a 2,15 g/l come elemento della colpa
Principi di ammissibilità del ricorso in Cassazione e sul travisamento della prova (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
La Corte richiama che il ricorso deve specificare i punti della motivazione censurati e che il travisamento sussiste solo se il giudice ha fondato la decisione su prove inesistenti o su risultati di prova manifestamente difformi; non è ammessa una censura generica della valutazione di merito
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente un dissenso generico: il ricorrente deve indicare specificamente i punti della motivazione censurata per consentire il sindacato di legittimità
- La constatazione documentale della Polizia (es. cintura trovata inserita nell'alloggiamento) può legittimamente essere interpretata come prova, o almeno come elemento compatibile, dell'effettivo uso della cintura, salvo elementi contraddittori forti
- Per riconoscere il concorso di colpa della vittima occorre prova precisa e non semplici deduzioni: l'assenza di tale prova determina l'esclusione dell'attenuante
- Il travisamento della prova è rimedio eccezionale e si configura solo quando il giudice abbia fondato il convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova manifestamente diverso da quello reale
- Le valutazioni alternative e coerenti del giudice d'appello non sono di norma sindacabili in Cassazione se non per i profili di legittimità ben specificati
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese, a somme alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili
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