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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21088/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., deducendo che la Corte di appello ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Biella senza fornire la "motivazione rafforzata" richiesta quando si sostiene la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare il ricorrente contestava: la valutazione della ricognizione personale (esito negativo) e il suo deprezzamento da parte della Corte; l'asserita presenza di "plurimi e convergenti elementi indiziari" non adeguatamente dimostrati nei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 192, comma 2, c.p.p.; il richiamo al decorso del tempo quale ragione per ritenere inattendibile la ricognizione senza considerare che in assenza di precedenti riconoscimenti l'esito negativo avrebbe dovuto quantomeno creare un dubbio ragionevole; e, infine, la violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancata indicazione del motivo per cui gli elementi contrari non impedivano la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la Corte di appello, nel riformare l'assoluzione del primo grado, non ha ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata: non ha confutato specificamente e puntualmente le ragioni fondamentali dell'assoluzione, si è limitata a richiamare in termini generici elementi indiziari senza spiegare come essi soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., e non ha motivato il rigetto degli elementi favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 533 c.p.p. Ne è conseguita l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio, con l'indicazione di rispettare i principi giurisprudenziali richiamati (obbligo di confrontarsi criticamente con la motivazione assolutoria e di adottare una motivazione rafforzata quando si passa da assoluzione a condanna).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento della censura per vizio di motivazione; utilizzato per contestare la carenza argomentativa della sentenza di appello nella valutazione del compendio probatorio

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza); la Corte ha rilevato che la sentenza di appello non ha spiegato come i presunti "plurimi indizi" soddisfino tali requisiti

  • art. 533, cod. proc. pen.

    Regola di giudizio che impone al giudice di motivare perché gli elementi a favore dell'imputato non siano idonei a escludere la responsabilità; la Corte ha rilevato la carenza motivazionale sotto questo profilo

Massime di principio

  • Quando una Corte d'appello riforma un'assoluzione in condanna deve fornire una "motivazione rafforzata": confutare specificamente i punti salienti della motivazione assolutoria e spiegare perché quegli argomenti non reggono.
  • Gli indizi devono essere valutati secondo i parametri di gravità, precisione e concordanza (art. 192, co. 2 c.p.p.); l'affermazione generica di "plurimi e convergenti elementi" senza puntuale analisi non è sufficiente a sostenere la condanna.
  • Un esito negativo di ricognizione personale, soprattutto in assenza di precedenti riconoscimenti, può contribuire a creare un dubbio ragionevole; il giudice deve motivare con rigore perché tale elemento non inficia la prova dell'identità.
  • Il richiamo al decorso del tempo quale causa di inattendibilità della ricognizione non può essere adottato meccanicamente: occorre valutare e motivare la concreta incidenza del tempo sull'attendibilità del testimone/riconoscimento.
  • Ai sensi dell'art. 533 c.p.p. il giudice che condanna deve esplicitare perché gli elementi favorevoli all'imputato non bastano ad impedire la condanna; l'omissione di tale comparazione può determinare l'annullamento.
  • Se la Corte d'appello non adempie all'obbligo motivazionale rafforzato nel riformare un'assoluzione, la Cassazione è propensa ad annullare e rinviare per nuovo giudizio affinché la valutazione probatoria sia ripresa con adeguata argomentazione.

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