Sentenza n. 964/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 039 2021 00030400 12 000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Ferrara su incarico di AGEA per la somma complessiva di € 18.849,41 di cui € 18.294,69 per tributi coattivi anno 1997, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, notificata in data 20.9.2021; - della iscrizione al ruolo ordinario n. 2021/002658, reso esecutivo in data 23.6.2021 e consegnato il 25.7.2021 dei suddetti tributi coattivi di cui alla partita 018 1997001000181314001NO2018071161722558823320180716 ATTO EX L. 33/09 del 16/07/2018, prot. AGEA.AGA.2018.0015289, CODICE 862198 85869, RACC 617225588233 come rilevato dalla cartella impugnata sub 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per € 18.849,41 e relativa iscrizione a ruolo, concernenti tributi coattivi dell'anno 1997 riferiti al regime delle quote latte
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo, deducendo che la pretesa riguardasse debiti originariamente riferibili a un'azienda agricola distinta, appartenente al padre dei soci, e non imputabili alla società ricorrente; ha inoltre eccepito la prescrizione del capitale e degli interessi, l'illegittimità della compensazione effettuata dall'amministrazione mediante trattenuta di contributi PAC, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, dei principi di tipicità e nominatività, l'eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, difetto dei presupposti, travisamento e contraddittorietà, nonché il difetto di motivazione. I primi cinque motivi riproducevano censure già esaminate nel precedente giudizio definito con sentenza del medesimo TAR n. 1272/2025. Con il sesto motivo, la ricorrente ha dedotto l'integrale pagamento del debito mediante compensazione con contributi PAC maturati negli anni successivi, sostenendo che la cartella avesse azzerato una posizione debitoria già integralmente soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al quinto, poiché riguardavano questioni già definite con la sentenza n. 1272/2025, che aveva ritenuto definitivo l'atto presupposto contenente l'accertamento della debenza delle somme, non tempestivamente impugnato. In quella precedente decisione era stata inoltre ritenuta legittima, in presenza di iscrizione nel registro nazionale dei debiti e di un controcredito certo e liquido, la compensazione tra prelievi supplementari per quote latte e aiuti PAC. Il sesto motivo è stato accolto: la documentazione prodotta dalla ricorrente e l'assenza di difese dell'amministrazione hanno reso meritevole di valutazione procedimentale la deduzione secondo cui il debito sarebbe già stato integralmente soddisfatto mediante precedenti trattenute sui contributi PAC. Rilevata l'assenza di motivazione della cartella su tale circostanza, il TAR ha imposto all'amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce degli elementi dedotti in giudizio. L'accoglimento non comporta un annullamento integrale della pretesa, ma riguarda esclusivamente il motivo n. 6. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-ter d.l. 5/2009, conv. in l. 33/2009
Richiamato tra le norme asseritamente violate nell'ambito della disciplina del recupero dei debiti relativi al regime delle quote latte.
art. 8-quinquies d.l. 5/2009, conv. in l. 33/2009
Richiamato tra le norme asseritamente violate nell'ambito della disciplina del recupero dei debiti relativi al regime delle quote latte.
art. 2 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione ai termini e all'obbligo di conclusione del procedimento; il giudice non sviluppa una specifica statuizione autonoma su tale profilo.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione, in particolare sull'eventuale integrale soddisfazione del debito tramite compensazione, rileva ai fini dell'obbligo di riesame procedimentale imposto all'amministrazione.
artt. 2934 ss. cod. civ.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la prescrizione della pretesa; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché già definita nel precedente giudizio.
Massime di principio
- Le censure rivolte contro un atto presupposto divenuto definitivo non possono essere riproposte attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, quando riguardino la debenza, la titolarità o la prescrizione del credito già accertato nell'atto presupposto.
- La compensazione tra debiti relativi ai prelievi supplementari per il regime delle quote latte e crediti per aiuti PAC è ammissibile, nell'ambito dell'unitario sistema della politica agricola comune, quando il debito risulti iscritto nel registro nazionale e il controcredito presenti i caratteri della certezza e liquidità.
- Quando il destinatario di una cartella deduce e documenta l'integrale estinzione del debito mediante precedenti compensazioni o trattenute su contributi pubblici, l'amministrazione deve esaminare specificamente tale circostanza e motivare la permanenza della pretesa esattoriale.
- L'assenza di difese dell'amministrazione, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente su un fatto potenzialmente estintivo della pretesa, può imporre un riesame amministrativo della posizione, senza determinare automaticamente l'annullamento integrale del credito.
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