Sentenza n. 829/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che riconosceva una somma a credito della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, divenuta giudicato e notificata in forma esecutiva. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha corrisposto alla ricorrente la somma dovuta in forza della pronuncia, determinando il pieno soddisfacimento della pretesa creditoria. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante pagamento intervenuto nel corso del giudizio. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero le spese processuali, considerato che l’adempimento era avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la metà, in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, mentre la restante metà è stata liquidata in euro 400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- Quando la pretesa sostanziale dedotta in un giudizio di ottemperanza viene integralmente soddisfatta dall’amministrazione nelle more del processo, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese: la loro regolazione può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- Nel caso di adempimento amministrativo sopravvenuto, la mancata costituzione dell’amministrazione e la definizione della controversia in via amministrativa possono giustificare la non ripetibilità di una parte delle spese di giudizio.
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