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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51558/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 e vizio di motivazione: contestazione del computo del debito ai fini della soglia di esclusione (sosteneva che dovevano essere escluse sanzioni e interessi, che il confronto dovesse essere fatto cartella per cartella e che era stata conteggiata doppia una cartella); (2) mancato apprezzamento dell'elemento soggettivo e rilievo dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 in relazione all'adesione alla procedura di rottamazione-ter (sosteneva che l'adesione avrebbe eliminato lo stato di inadempienza); (3) vizio di motivazione intorno alla sussistenza del reato di falsità perché la dichiarazione sarebbe stata resa a una ditta privata (Schindler spa) e non a pubblico ufficiale; (4) errata negazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), essendo lo scostamento dalla soglia modesto e avendo l'ANAC archiviato per tenuità; (5) omissione nel valutare le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. (incensuratezza, comportamento antecedente e successivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato Zahami responsabile del reato previsto dagli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p., con condanna alla pena di due mesi di reclusione e con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista nel dispositivo. Motivazione essenziale: le dichiarazioni sostitutive rese per partecipare alla gara sono considerate come rese a un pubblico ufficiale e la loro falsità integra il reato di cui all'art. 483 c.p.; il debito tributario va valutato nel suo ammontare complessivo e comprende sanzioni e interessi, sicché il superamento della soglia prevista dall'art. 48-bis DPR 602/1973 risultava incontrovertibile; l'adesione alla rottamazione-ter non aveva efficacia liberatoria al momento della dichiarazione (adesione accettata solo successivamente e senza pagamenti), e una cartella rilevante non era oggetto della domanda di rottamazione; la dichiarazione era evidentemente destinata ad una struttura pubblica nell'ambito di una gara, quindi la tesi che fosse resa a un privato è infondata; l'art. 131-bis non è applicabile perché il fatto, essendo riferito a una procedura di evidenza pubblica, non può essere considerato di particolare tenuità; le attenuanti generiche sono state negati per mancanza di elementi positivi richiesti dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 445/2000 (artt. 75 e 76)

    Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale; la falsità di tali dichiarazioni integra il reato previsto dall'art. 483 c.p.; l'art. 76 rinvia alle sanzioni penali del codice penale per dichiarazioni mendaci.

  • codice penale (art. 483)

    La falsità di attestazioni o dichiarazioni rese come se fossero rese a pubblico ufficiale integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato; applicato alle autocertificazioni per la partecipazione a gare.

  • d.lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 4)

    un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi le 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 10 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande

    La norma esclude dalla gara chi ha violazioni gravi in materia fiscale/contributiva: il giudice ha interpretato il 'debito' come complessivo (inclusivo di sanzioni e interessi) e il superamento della soglia di cui all'art. 48-bis DPR 602/1973 come valutazione aggregata; inoltre l'impegno a pagare o l'adesione a definizioni agevolate ha efficacia liberatoria solo se formalizzato prima del termine di presentazione delle offerte e se concretamente vincolante.

  • d.P.R. n. 602/1973 (art. 48-bis)

    Stabilisce la soglia (nella specie richiamata come importo oltre il quale sussistono gravi violazioni, nel caso di specie oltre 5.000 euro) rilevante ai fini dell'art. 80 d.lgs. 50/2016; la Corte ha ritenuto che il confronto deve essere con il debito complessivo e non con singole cartelle esattoriali.

  • codice penale (art. 131-bis)

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se manca anche un solo presupposto richiesto; la Corte ha ritenuto che la gravità del fatto nel settore delle procedure pubbliche esclude la tenuità.

  • codice penale (art. 62-bis)

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici; l'incensuratezza da sola non garantisce la loro concessione e il giudice può negarle motivando l'assenza di tali elementi positivi.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede la condanna alle spese e, in determinate ipotesi, la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione.

Massime di principio

  • Le autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 per partecipare a gare sono considerate come rese a un pubblico ufficiale: la loro falsità può integrare il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.).
  • Ai fini dell'esclusione da gare per violazioni fiscali (art. 80 d.lgs. 50/2016), il debito da valutare è l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi; si confronta con la soglia di cui all'art. 48-bis DPR 602/1973.
  • La semplice adesione a procedure di definizione agevolata (rottamazione) non elimina lo stato di inadempienza se non comporta un impegno/pagamento formalizzato e vincolante prima del termine per la presentazione delle offerte.
  • Una dichiarazione resa nell'ambito di una gara e trasmessa attraverso o verso aziende private incaricate può comunque essere valutata come dichiarazione 'rivolta a pubblica amministrazione' se diretta a ottenere l'accesso a una procedura pubblica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) ha limiti applicativi nei reati che incidono su procedure di evidenza pubblica; modalità e contesto della condotta possono escludere la tenuitùtà anche quando lo scostamento economico è modesto.
  • L'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici a favore dell'imputato: l'incensuratezza da sola non è sufficiente dopo le modifiche normative e giurisprudenziali.
  • In cassazione le valutazioni di fatto dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili se motivate in modo congruo e logico; le doglianze meramente contestative senza confronto critico con la motivazione sono inammissibili.

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