Cassazione Penale, Ordinanza n. 05889/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, con pena di quattro anni di reclusione ed euro 27.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e applicazione della diminuente per il rito. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ma la Corte rileva che le censure erano generiche, non specificavano quale profilo del trattamento sanzionatorio fosse censurato e, comunque, infondate, poiché la pena base era stata fissata nel minimo edittale e il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato valorizzando i numerosi precedenti e la capacità dell'imputato di ricadere nel delitto poco dopo avere scontato una lunga pena detentiva.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
individua il reato sostanziale oggetto della condanna, relativo alla detenzione e cessione illecita di stupefacenti a fini di spaccio.
art. 133 c.p.
richiamato implicitamente quale criterio di determinazione della pena, poiché la Corte valorizza il minimo edittale e la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
art. 99 c.p.
richiamato implicitamente in relazione alla recidiva reiterata specifica oggetto di giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente per le circostanze attenuanti generiche concesse e poste in equivalenza alla recidiva.
art. 606 c.p.p.
norma di riferimento per il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, evocata dal tipo di censure dedotte.
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il trattamento sanzionatorio deve essere specifico: non è sufficiente una censura generica sulla pena, ma occorre indicare quale passaggio della determinazione della sanzione sarebbe viziato.
- È manifestamente infondato il ricorso che contesti la pena base quando questa sia stata determinata nel minimo edittale e il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche risulti sorretto da motivazione congrua.
- La recidiva reiterata specifica può essere legittimamente valorizzata in senso ostativo o comunque compensata con attenuanti generiche quando il giudice dia conto di plurimi precedenti e della persistente inclinazione alla reiterazione del reato nonostante precedenti pene detentive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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