Cassazione Penale, Sentenza n. 24350/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Verderame ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un "errore di fatto" nella sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Verderame contro la sentenza della Corte d'appello del 18/05/2021. Il motivo specifico era che la Corte di cassazione avrebbe errato nella valutazione del ruolo svolto da Verderame nell'esecuzione del reato (contestata ricostruzione alternativa: esecutore materiale vs. guidatore), avendo ritenuto tale ricostruzione "retorica" e non nucleo essenziale del nuovo percorso motivazionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il dedotto vizio non rientrasse nella fattispecie di errore di fatto prevista dall'art. 625-bis (che tutela solo sviste o errori di percezione incontraddicibili), ma riguardasse una diversa interpretazione della motivazione della Corte d'appello: la Suprema Corte aveva, infatti, valutato l'"ordito motivazionale" nel suo complesso e non aveva commesso una mera svista. Per l'inammissibilità, dichiarata con trattazione camerale ex art. 610, co. 5-bis c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
L'istituto tutela l'errore di fatto consistente in sviste o errori di percezione della Corte che devono risultare incontrovertibili e tali da aver determinato una diversa decisione. Non copre divergenze di interpretazione o di valutazione motivazionale degli atti.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la trattazione camerale non partecipata e senza formalità di rito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in casi qualificati; è la norma costituzionale del procedimento applicata qui per il provvedimento di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e, eventualmente, di una somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso (euro 3.000).
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 16103/2002; Sez. 3, n. 47316/2017; Sez. 6, n. 14296/2014)
Richiamata per precisare i limiti dell'errore di fatto: l'inesatta percezione deve essere incontrovertibile e idonea a determinare diversa decisione; i precedenti confermano la distinzione tra semplice rivalutazione di motivazione e vera e propria svista fattuale.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione oggettivamente incontrovertibili (sviste fattuali), non per contestazioni di merito o differenze interpretative della motivazione.
- Se si vuol impugnare una valutazione sulla qualificazione del ruolo dell'imputato (es. esecutore materiale vs. guidatore), occorre dimostrare con elementi oggettivi e non contestuali (es. documenti, dati tecnici) che la Corte ha ignorato o travisato un fatto incontrovertibile.
- Le doglianze che riguardano il "perché" delle conclusioni (coerenza logica, valutazione complessiva delle prove, ordito motivazionale) non rientrano nella protezione dell'art. 625-bis e devono essere proposte con gli strumenti ordinari di impugnazione e non come errore di fatto.
- Il giudice può dichiarare l'inammissibilità con trattazione camerale (art. 610, co. 5-bis); in caso di inammissibilità è possibile la condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende (art. 616).
- Per massimizzare le probabilità di ammissione di un ricorso per errore di fatto, il difensore dovrebbe: 1) individuare chiaramente il fatto concreto incontrovertibile che sarebbe stato percepito in modo errato; 2) produrre prova documentale o tecnica che renda la percezione alternativa non ragionevole; 3) spiegare come l'errore avrebbe inciso sulla decisione.
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