Sentenza n. 963/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e all’accredito di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 641 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 14 giugno 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite, quale conseguenza dell’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 17 agosto 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituendosi, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditandovi l’importo di 1.000 euro relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché le spese dovute in base al titolo. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni, riferendo al TAR sugli adempimenti compiuti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori, spese forfettarie e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.
l. 107/2015
È la fonte del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È stato applicato per riconoscere interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale base processuale della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato condanna una pubblica amministrazione a una prestazione pecuniaria e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione né deduce fatti estintivi o modificativi, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del giudicato.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione debitrice è procedibile, quanto all’esecuzione coattiva, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere assegnato all’amministrazione un termine per adempiere e può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi in caso di persistente inerzia e su istanza della parte vittoriosa.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato può ricevere la facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’amministrazione competente, purché assicuri il compimento delle operazioni e riferisca al giudice dell’ottemperanza.
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