Cassazione Penale, Sentenza n. 38431/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Santoro impugnava la conferma della condanna per truffa (7 mesi di reclusione e 100 euro di multa) e la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Denunciava: 1) omissione di accertamenti sulle condizioni economiche personali prima di subordinare la sospensione al risarcimento, con richiamo agli artt. 5 e 6 CEDU; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si richiamava l'incensuratezza e la mancata partecipazione al processo); 3) carenza probatoria e violazione del diritto di difesa per essersi basata la condanna soprattutto su dichiarazioni rese in indagini preliminari da teste poi deceduto (acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), senza ulteriori accertamenti (es. perizia grafologica) per attribuire la sottoscrizione del contratto di mutuo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e ha seguito l'orientamento giurisprudenziale intermedio secondo cui il giudice non è sempre obbligato a un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato, dovendo però motivare se emergono elementi di dubbio ovvero quando l'interessato fornisca elementi specifici: nel caso concreto la Corte territoriale aveva evidenziato elementi contrari all'impovridimento (impiego nel settore immobiliare, frequentazione della stessa palestra della persona offesa) e l'assenza di prove specifiche fornite dal ricorrente. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'incensuratezza di per sé non basta a ottenere le attenuanti generiche e la pena irrogata era già prossima al minimo edittale. Sul terzo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e ha ricordato che la condanna si fondava su un complesso probatorio (dichiarazioni del teste acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., dichiarazioni della persona offesa, riscontri investigativi su assegni incassati e assegno garanzia su conto di soggetto deceduto). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro di censura per i motivi di cassazione: lett. B) e E) concernono motivi per violazione di norme e motivazione; la Corte valuta la specificità e fondatezza delle censure ai sensi di tale articolo e dichiara inammissibili i motivi generici o aspecifici
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata per affermare che lo stato di incensuratezza non è, di per sé, sufficiente per il riconoscimento automatico delle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve valutare il merito di meritevolezza e le modalità della condotta
art. 512 cod. proc. pen.
Norma che permette l'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine in caso di decesso del teste; la Corte ha ritenuto ammissibili tali dichiarazioni e valorizzabili insieme ad altri riscontri probatori
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa per presunta violazione del diritto di confronto con l'accusatore; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia compromesso quando la condanna si fonda su un complesso probatorio, non solo sulle dichiarazioni del teste deceduto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione normativa che disciplina procedimenti scritti in Cassazione
art. 3 Cost. e art. 27 Cost. (richiamate nella giurisprudenza)
Citati nella disamina giurisprudenziale: art. 3 (principio di eguaglianza) e art. 27 (funzione rieducativa della pena) sono invocati per argomentare che la subordinazione della sospensione a una condizione inesigibile può violare tali principi
artt. 5 e 6 CEDU
Richiamati dalla difesa come presunte violazioni (libertà personale e diritto a un giusto processo); il ricorso non ha dimostrato violazioni effettive per la Corte, che non ha accolto tale censura
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento, il condannato deve fornire elementi specifici e concreti sulla propria incapacità economica: affermazioni generiche di indigenza sono insufficienti
- Il giudice di merito non è sempre obbligato a compiere indagini preventive sulle condizioni economiche dell'imputato, ma deve motivare se dagli atti emergono elementi che siano idonei a far dubitare della capacità di adempiere alla condizione imposta
- L'incensuratezza, da sola, non legittima automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il giudice valuta complessivamente la meritevolezza e le modalità della condotta
- Le dichiarazioni rese in indagine e acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono essere valorizzate se sussistono esigenze di prova e sono corroborate da altri riscontri investigativi; la sola morte del teste non rende automaticamente inaffidabili le dichiarazioni
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi generici o aspecifici portano all'inammissibilità del ricorso e possono comportare sanzioni pecuniarie a titolo di colpa processuale
- Nel valutare la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento il giudice deve bilanciare la funzione rieducativa della pena e il principio di uguaglianza; una condizione palesemente inesigibile può essere ritenuta illegittima
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