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Ordinanza

Ordinanza n. 11215/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno in data 20.03.2020, notificato al ricorrente il 04.08.2020, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202009896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana relativo a domanda K10

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2020, notificato il 4 agosto 2020, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede di camera di consiglio istruttoria, il Tribunale ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che non sono necessarie ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio. Non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, rilevando l'esigenza di rispettare gli impegni del PNRR e il divieto di rinvio salvo eccezionali motivi previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Disposta inoltre la secretazione delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    L'amministrazione resistente deve depositare il fascicolo del procedimento; nel caso concreto il deposito è stato effettuato.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato quanto al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell'ambito della gestione dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. per il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio; ove tali condizioni sussistano, il fascicolo viene trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento.
  • Quando l'amministrazione deposita il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e non sono formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può ritenere compiuta l'istruzione e disporre la calendarizzazione della trattazione, senza definire il merito della controversia.
  • Nell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il differimento della trattazione è ritenuto incompatibile con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e opera il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., salvo eccezionali motivi.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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