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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19752/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società, l'Ufficio emise avviso di accertamento per l'anno 2007, recuperando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, con sanzioni e interessi, per costi ritenuti indebitamente dedotti, IVA correlata e ammortamenti relativi a beni non rinvenuti. La CTP accolse il ricorso della società; la CTR, in parziale riforma, confermò solo in parte il recupero fiscale. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi, sostenendo che i costi non erano deducibili perché riferiti a beni di un ramo d'azienda ceduto con scrittura privata non autenticata, quindi inefficace e non idonea a trasferire la proprietà dei beni; lamentò inoltre omessa pronuncia e erronea valutazione delle prove. La società resistette e propose ricorso incidentale con cinque motivi: dedusse che aveva impugnato integralmente l'accertamento, che la CTP aveva fondato l'annullamento anche sul difetto di motivazione dell'atto, che l'appello dell'Ufficio non era specifico e che la CTR aveva pronunciato oltre i limiti del devolutum; contestò poi l'affermazione di mancata contestazione delle schede carburante e la relativa disciplina applicata.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia, osservando che la CTR aveva comunque affrontato la questione della cessione del ramo d'azienda e che, in ogni caso, la forma scritta richiesta dall'art. 2556 c.c. rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi e non della validità del contratto, sicché non si poteva escludere la deducibilità dei costi solo per la mancanza di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame di "fatti" processuali, perché l'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, non questioni processuali; ha ritenuto infondato il motivo sull'ultrapetizione e inammissibile quello volto a contestare, sotto forma di violazione di legge, una valutazione di merito sulla irregolarità delle schede carburante. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2556 c.c.

    La forma pubblica o la scrittura privata autenticata sono rilevanti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e dell'opponibilità ai terzi, non come requisito di validità della cessione d'azienda; quindi il contratto può essere esistente e rilevante anche in assenza di tali forme.

  • artt. 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati dall'Agenzia a sostegno della rettifica del reddito e del recupero fiscale.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia quale base per l'accertamento IVA.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per denunciare omessa pronuncia e cattiva valutazione delle prove; la Corte esclude la violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte esamina se la censura sia realmente di diritto o mascheri una critica di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l'omessa pronuncia e i vizi processuali; la Corte esclude la dedotta omissione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o atti processuali.

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la formazione del giudicato interno su una ratio decidendi non impugnata; la Corte esclude che vi fosse una autonoma ratio non censurata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per la specificità dei motivi di appello; la Corte ritiene che l'Agenzia avesse comunque censurato la decisione di primo grado in modo sufficiente.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riguardo ai requisiti dell'appello nel processo tributario.

  • d.P.R. n. 444/1997

    La disciplina delle schede carburante riguarda il rifornimento presso impianti stradali di distribuzione; la Corte reputa inammissibile la censura che tenta di trasformare in violazione di legge una critica al merito.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla società in tema di deducibilità dei costi; la censura è giudicata inammissibile perché diretta contro l'apprezzamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La forma richiesta dall'art. 2556 c.c. per la cessione d'azienda non costituisce requisito di validità del contratto, ma attiene alla sua opponibilità ai terzi; pertanto, in sede fiscale, un trasferimento di ramo d'azienda può essere valorizzato anche se stipulato con scrittura privata non autenticata.
  • Nel processo civile, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e non può essere esteso a questioni o atti processuali, pena l'inammissibilità della censura.
  • La deduzione di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede di confrontarsi con il reale contenuto della decisione di primo grado e con la specificità delle censure di appello; non vi è ultrapetizione quando l'appello, anche se formulato in modo non ortodosso, mira sostanzialmente alla riforma della statuizione impugnata.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una critica rivolta in realtà alla valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, come accade quando si contesta l'apprezzamento della regolarità delle schede carburante o la loro idoneità probatoria.
  • Quando il giudice d'appello affronta, anche implicitamente, la censura proposta, non ricorre il vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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