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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34969/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)

La controversia

La controversia nasce dalla sostituzione di un contatore dell'acqua risultato bloccato per anni e dalla successiva fatturazione di conguagli per i consumi del periodo in cui il misuratore non aveva registrato consumi, calcolati retroattivamente sulla base dei consumi rilevati dopo l'installazione del nuovo contatore. L'utente aveva contestato le fatture deducendo: sostituzione del contatore in sua assenza e senza contraddittorio; arbitrarietà del calcolo dei consumi pregressi; mancata certezza dei consumi successivi; intervenuta prescrizione del diritto al recupero; irrilevanza o erronea valutazione dell'esistenza di un pozzo privato da cui attingere acqua. Il Tribunale aveva riformato la decisione favorevole all'utente, ritenendo legittima la sostituzione anche senza presenza del cliente, sufficiente il richiamo regolamentare all'avviso "ove possibile", e non decisivo il fatto che il calcolo dei consumi del periodo di fermo fosse stato effettuato per analogia con i consumi successivi, in assenza di prova contraria specifica. In Cassazione sono stati proposti 19 motivi, articolati in sette rubriche, centrati su ultrapetizione, omessa pronuncia, vizi motivazionali, violazione del regolamento del servizio, errata applicazione degli artt. 2727 ss. c.c., 2697 c.c., 112 c.p.c., 132 c.p.c., 92 c.p.c. e sulla prescrizione del conguaglio "ora per allora".

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i singoli motivi: ha escluso la violazione del contraddittorio nella sostituzione del contatore perché l'avviso del cliente era previsto solo "ove possibile"; ha affermato che la eventuale violazione di regole di correttezza o buona fede non incide sulla validità della pretesa di pagamento, potendo al più rilevare sul piano risarcitorio; ha giudicato coerente la motivazione del Tribunale sul valore presuntivo del funzionamento del nuovo contatore e sull'irrilevanza del pozzo quale fatto idoneo da solo a escludere i consumi da rete; ha ribadito che il ricorrente non aveva fornito prova contraria specifica. Quanto alla prescrizione e al conguaglio, ha richiamato il principio secondo cui il conguaglio per partite pregresse nel servizio idrico integra un recupero "ora per allora" e il relativo dies a quo va collegato al momento in cui il credito è determinabile, ma nel caso concreto la censura non colpiva correttamente la ratio della decisione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando la manifesta infondatezza della pretesa, anche alla sanzione ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia è infondata quando la questione è stata effettivamente devoluta al giudice di appello e decisa nel merito; non vi è violazione del chiesto e pronunciato se la decisione resta entro il thema decidendum.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale rileva solo in caso di motivazione assolutamente mancante o meramente apparente; se le ragioni della decisione sono comprensibili, il motivo non è fondato.

  • art. 1372 c.c.

    La eventuale violazione di regole di correttezza nella sostituzione del contatore non determina di per sé invalidità della pretesa di pagamento.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato unitamente alle norme contrattuali per sostenere l'asserita invalidità dell'operazione, ma la Corte esclude che ciò incida sulla debenza delle somme dovute per consumi effettivi o presunti correttamente accertati.

  • art. 31 codice del consumo

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a comportare nullità delle fatture o dell'azione di recupero.

  • art. 2727 c.c.

    Il ricorso alle presunzioni è censurabile solo per illogicità o contraddittorietà manifeste; non basta contestare la mera natura indiziaria degli elementi valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La mancata fatturazione o il blocco del contatore possono costituire indizi logicamente apprezzabili del malfunzionamento; la relativa valutazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti consentiti dal vizio di legge o del mancato esame nei rigorosi presupposti di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere probatorio non risulta violato se il giudice ritiene provato il funzionamento del nuovo contatore e pone a carico dell'utente la prova del malfunzionamento del pregresso strumento o dell'erroneità del conguaglio.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per il tema della prescrizione del recupero "ora per allora"; il diritto diviene esercitabile quando il credito è determinabile e quindi può iniziare a decorrere la prescrizione.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dal ricorrente per contestare la retroattività del recupero, ma la Corte non accoglie la tesi perché la questione, nel caso concreto, riguarda il conguaglio di consumi non fatturati e non una illegittima applicazione retroattiva in senso proprio.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza complessiva e non l'esito di singoli motivi o questioni parziali.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È stata applicata la condanna aggravata per la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere in cassazione.

Massime di principio

  • Nel servizio idrico, se il contatore pregresso risulta bloccato o inattendibile, il gestore può procedere a un conguaglio dei consumi non registrati, purché il criterio di ricostruzione sia sorretto da elementi oggettivi e sia data all'utente la possibilità di fornire prova contraria specifica.
  • La mancata presenza dell'utente all'atto della sostituzione del contatore non determina automaticamente nullità dell'operazione né delle successive fatture, specie quando il regolamento prevede l'avviso solo "ove possibile"; eventuali violazioni delle regole di correttezza possono al più rilevare sul piano risarcitorio.
  • In cassazione la censura del ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si evidenziano manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è sufficiente contestare la mera utilizzazione di indizi quali il blocco del contatore, la mancata fatturazione o la sostituzione dell'apparecchio.
  • La prova del corretto addebito può essere fondata sui consumi registrati da un contatore funzionante successivamente installato, se il giudice ritiene logicamente attendibile la proiezione di quei dati sul periodo precedente e l'utente non dimostri circostanze specifiche idonee a smentire il consumo addebitato.
  • Nel contenzioso sulle partite pregresse del servizio idrico, il recupero 'ora per allora' è compatibile con il sistema quando il credito non era prima determinabile; la prescrizione non decorre prima del momento in cui il credito diviene esigibile e quantificabile.
  • Le domande e le eccezioni processuali devono essere valutate in relazione alla loro effettiva devoluzione e alla ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che non colgano il fondamento decisorio sono inammissibili o infondate.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza complessiva e non possono essere rimodulate solo perché uno dei molteplici motivi di ricorso richiami un mutamento giurisprudenziale su un profilo specifico.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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