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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26286/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona che aveva assolto Vigani dall'ipotesi di reato prevista dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, ritenendo non provata la recidiva nel biennio. Il motivo di ricorso censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen., la violazione dell'art.507 cod.proc.pen.: il giudice avrebbe dovuto verificare d'ufficio (o comunque accertare) se le precedenti infrazioni alle quali la ricorrevano la recidiva fossero state definitivamente definite sul piano amministrativo, atteso che solo una definizione definitiva può integrare la recidiva che esclude la depenalizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le contravvenzioni soggette a depenalizzazione, la recidiva nel biennio richiede non la sola contestazione ma l'accertamento definitivo dell'illecito (secondo l'interpretazione consolidata dell'art.5 d.lgs. 5/1/2016, n.8), onere probatorio posto a carico del pubblico ministero. In mancanza di elementi documentali idonei a dimostrare la definizione delle precedenti contestazioni e del mancato riscontro nel casellario, il Tribunale ha correttamente escluso la recidiva e riqualificato il fatto come violazione amministrativa. Inoltre la Corte ha precisato che l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art.507 c.p.p. non costituisce obbligo d'ufficio sindacabile in cassazione quando la mancata assunzione della prova decisiva non sia stata richiesta con gli strumenti previsti (art.495, comma 2 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma del Codice della Strada relativa alla guida senza patente e alle conseguenze; nel caso concreto il fatto è stato riqualificato come violazione amministrativa in assenza della prova della recidiva nel biennio.

  • art.5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n.8

    Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini di escludere la depenalizzazione tramite la recidiva nel biennio non basta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato: è necessario che l'illecito sia stato definitivamente accertato.

  • art.507 cod.proc.pen.

    Attribuisce al giudice poteri officiosi di assunzione di prove. La Corte ha ritenuto che l'attivazione di tali poteri non costituisce un obbligo d'ufficio il cui mancato esercizio sia automaticamente sindacabile in cassazione quando la parte non abbia utilizzato gli strumenti processuali per chiedere l'ammissione della prova.

  • art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso del Procuratore Generale fondato sulla presunta violazione dell'art.507 è stato giudicato infondato perché la richiesta probatoria decisiva non era stata adempiuta dall'accusa.

  • art.495, comma 2, cod.proc.pen.

    Stabilisce le modalità per la richiesta di mezzi di prova; la giurisprudenza richiede che la mancata ammissione di una prova decisiva possa essere dedotta in cassazione solo se tale mezzo sia stato richiesto con le forme dell'art.495, comma 2.

Massime di principio

  • Per le contravvenzioni depenalizzate la recidiva nel biennio si integra solo se le precedenti infrazioni sono state definitivamente accertate: la mera contestazione non basta.
  • L'onere di provare la sussistenza della recidiva nel biennio grava sul pubblico ministero; in mancanza di atti o annotazioni definitive nel casellario giudiziale l'imputato deve essere ritenuto non recidivo.
  • Il giudice di merito non è obbligato ad esercitare automaticamente i poteri officiosi di assunzione della prova ex art.507 c.p.p.; la mancata attivazione di tali poteri non è facilmente censurabile in cassazione se la parte non ha seguito le previste forme processuali per sollecitare la prova.
  • Se si intende contestare la carenza di prova o ottenere documentazione amministrativa definitiva (es. verbali amministrativi trasmessi e definiti), è fondamentale richiedere formalmente l'ammissione di quei mezzi probatori ai sensi dell'art.495, comma 2, e sollecitare l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art.507 in sede di merito.
  • In pratica, per evitare l'assoluzione per mancata prova della recidiva, l'accusa deve curare la raccolta e la produzione in giudizio degli atti amministrativi che attestino la definizione delle precedenti infrazioni nel biennio antecedente.

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