Sentenza n. 1015/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrovoltaico con sistema di accumulo BESS nel Comune di Sassari, nonché il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
Esito
La controversia
La Regione Autonoma della Sardegna ha impugnato il decreto di compatibilità ambientale n. 192 dell’11 aprile 2025, concernente un impianto agrovoltaico da 20 MW integrato con un sistema di accumulo BESS da 18 MW, e il relativo parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nel corso del giudizio la Regione ha rappresentato di avere promosso un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale avente ad oggetto i medesimi provvedimenti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2026, ha accolto il conflitto e annullato il decreto ministeriale impugnato. La società controinteressata ha proposto ricorso incidentale subordinato, chiedendo l’annullamento del parere contrario della Soprintendenza Speciale per il PNRR e dei relativi atti istruttori, nonché di alcuni contributi istruttori regionali e del parere comunale, sostenendo il proprio interesse all’eliminazione degli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale, poiché la sentenza della Corte costituzionale ha già annullato il decreto ministeriale oggetto dell’impugnazione, determinando la caducazione dell’atto contestato. Ha invece dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della società, ritenendo venuto meno l’interesse all’annullamento dei pareri e degli atti endoprocedimentali, privi di autonoma attitudine lesiva in assenza del decreto ministeriale che li recepiva. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento al deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza di merito.
sentenza n. 88/2026 della Corte costituzionale
Ha accolto il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione e annullato il decreto ministeriale di compatibilità ambientale, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Quando l’atto amministrativo impugnato è annullato dalla Corte costituzionale nel corso del giudizio, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere sul ricorso principale.
- Gli atti endoprocedimentali privi di autonoma attitudine lesiva non possono conservare un interesse autonomo all’impugnazione quando il provvedimento finale che li recepiva sia stato annullato; il ricorso incidentale diretto contro tali atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La caducazione del provvedimento finale può rendere improcedibile l’impugnazione incidentale degli atti presupposti, quando questi non producano autonomi effetti lesivi al di fuori del procedimento definito dal provvedimento finale.
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