Sentenza n. 1586/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso al beneficio economico per nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza presentata il 14 maggio 2025 nell’interesse del figlio minore, diretta a ottenere l’accesso al beneficio economico previsto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Azienda sanitaria di concludere il procedimento, la declaratoria di illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha esitato l’istanza; la ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa della ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta dall’esame dell’istanza da parte dell’Amministrazione nelle more del giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico dell’Azienda sanitaria in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione aveva provveduto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata inoltre onerata della trasmissione telematica della sentenza definitiva alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3, comma 8, l. n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine di conclusione del procedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
art. 3, comma 8, l. n. 241/1990
Prevede la trasmissione telematica alla Corte dei conti delle sentenze che accolgono ricorsi avverso il silenzio-inadempimento, una volta passate in giudicato.
art. 9 l.r. Sicilia n. 8/2017
Richiamato quale base normativa del beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima.
art. 3 d.m. 26 settembre 2016
Richiamato quale disposizione relativa ai nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima destinatari del beneficio.
D.P.Reg. Sicilia 31 agosto 2018, n. 589
Richiamato quale ulteriore disciplina regionale applicabile al beneficio economico richiesto.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento o comunque esamina l’istanza in modo tale da soddisfare integralmente la pretesa azionata.
- Se l’amministrazione provvede sull’istanza soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’esame dell’istanza da parte dell’amministrazione nelle more del processo rende inutile la decisione sull’obbligo di provvedere, ma non esclude la valutazione della condotta amministrativa ai fini della regolazione delle spese.
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