Cassazione Penale, Sentenza n. 20698/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione. Il ricorso denunciava: carenza di specificazione di condotte materiali attribuibili a Cimmino nel periodo successivo al giudicato (dettagli su tempi, luoghi e modalità mancanti); impossibilità materiale di esercitare una reggenza durante la detenzione al regime 41-bis; molteplici elementi probatori basati su dichiarazioni di terzi e su rapporti di terzo (de relato) senza riscontri; insufficiente motivazione in relazione a specifici capi di imputazione (in particolare il capo R) relativo ai Fumarolo) e alle sommarie informazioni e ai presunti riscontri (es. incassi attribuiti al figlio Diego, soggiorni, appalti del Consorzio Cosap), nonché censura sulla valutazione del cosiddetto "pentimento" del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa alla conferma della gravità indiziaria per la maggior parte delle contestazioni, ritenendo congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame con riferimento ai reati associativi e al capo F) (estorsione al Consorzio Cosap) e all'aggravante di cui all'art. 416-bis. Tuttavia, ha ritenuto fondato il motivo relativo al capo R) (estorsione ai danni dei Fumarolo), poiché la motivazione sul punto era insufficiente e non chiariva quando e in che modo fosse stata avanzata la pretesa estorsiva né forniva riscontri certi circa gli incassi attribuiti al fratello; per tale capo l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Non è stata disposta la revoca della misura cautelare complessiva, quindi non è seguita immediata rimessione in libertà; è stato disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicative del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha valutato che la sussistenza di tali indizi è da verificare in base alla congruenza e logica della motivazione del giudice del riesame.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato); la Corte ha richiamato che l'insussistenza dei requisiti cautelari è sindacabile in Cassazione solo per violazione di norme o manifesta illogicità motivazionale.
art. 416-bis c.p.
Definisce l'associazione mafiosa e le aggravanti correlate; la Corte ha ritenuto congrua la contestazione dell'aggravante quando il fatto estorsivo è avvenuto in periodo in cui l'indagato era già condannato per associazione mafiosa.
art. 292 cod. proc. pen.
Individua i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte ha affermato che la motivazione del tribunale del riesame deve conformarsi a tali requisiti e spiegare adeguatamente le ragioni della gravità indiziaria.
art. 546 cod. proc. pen. (modello motivazionale richiamato)
Richiamato come modello di struttura della motivazione cui il giudice del riesame deve ispirarsi, con adattamenti necessari per le decisioni cautelari fondate su indizi.
Sez. U., sentenza "Audino" (n. 11 del 22/03/2000) e richiamo alla pronuncia "Modaffari"
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari: la Suprema Corte verifica solo la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni giuridici e logici; non può riformare valutazioni di fatto salvo manifesta illogicità.
art. 309 comma 7 c.p.p.
Indica la competenza procedurale per il nuovo esame dopo annullamento dell'ordinanza; la Corte ha rinviato al Tribunale di Napoli ai sensi di tale norma.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, commi 1-ter e 1-bis
Prevedono l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali alla decisione sulla misura cautelare; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- Per mantenere una misura cautelare basata su indizi in materia di associazione mafiosa, il giudice deve motivare in modo congruo e logico collegando elementi indiziari (intercettazioni, comportamenti di terzi, pagamenti) al ruolo dell'indagato indicando tempi, modi e luoghi o soggetti che rendano plausibile la reggenza o partecipazione.
- Le intercettazioni e le conversazioni restano valutazione di merito: in Cassazione possono essere sindacate solo se la loro valutazione è manifestamente illogica o contraddittoria; non è possibile sostituirsi al giudice del merito per una diversa interpretazione provando semplicemente alternative plausibili.
- Quando parte dell'attività contestata ricade in periodi già coperti da giudicato o in periodi di detenzione al regime 41-bis, è necessario fornire collegamenti probatori specifici che dimostrino condotte autonome o direzionali successive; l'asserzione generica di influenza o percezione di somme non basta senza riscontri concreti.
- Le dichiarazioni di terzi e i racconti di fatti "de relato" richiedono riscontri oggettivi; la loro mera presenza non è sufficiente a fondare la gravità indiziaria se non corroborate da elementi concreti e temporalmente collocati.
- Se la motivazione su un capo è insufficiente o illogica, la Cassazione può annullare soltanto quella parte e disporre il rinvio per nuovo esame, senza che ciò comporti necessariamente la cessazione della misura cautelare complessiva.
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