Cassazione Penale, Sentenza n. 17943/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2023 che aveva applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. a tre reati previsti dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, deducendo: 1) errore nell'individuazione della violazione più grave (secondo il ricorrente il reato più grave era quello giudicato dal Tribunale di Pistoia poiché era stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata); 2) vizi di motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena in continuazione per il reato sub 2, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'individuazione della violazione più grave nel reato giudicato dal Tribunale di Mantova, conformemente all'art. 187 disposizioni di attuazione c.p.p., che richiede di fare riferimento alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione. Ha inoltre ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia calcolato e motivato gli aumenti di pena distintamente per ciascun reato satellite; ha ricordato che una pena complessiva prossima al minimo edittale può essere adeguatamente motivata con richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione della disciplina della continuazione fra reati giudicati separatamente: la regola processuale applicata per coordinare l'esecuzione delle pene.
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale dei reati oggetto delle sentenze di merito; la sentenza non entra nel merito della fattispecie ma le identifica come reati valutati ai fini della continuazione.
art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nella continuazione, il giudice dell'esecuzione deve tener conto della pena più elevata concretamente inflitta dal giudice della cognizione, senza poter modificarne la specie o la misura.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena e per la motivazione: quando la pena complessiva si avvicina al minimo edittale, un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 può costituire motivazione sufficiente; se ci si discosta dal minimo, occorre indicare specificamente i criteri ritenuti rilevanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel caso di continuazione fra reati già giudicati con sentenze irrevocabili, il giudice dell'esecuzione individua come violazione più grave quella per la quale il giudice della cognizione ha inflitto la pena più elevata concretamente; non può aumentare o diminuire quella pena, salvo ridurre le pene dei reati satellite.
- La quantificazione dell'aumento di pena per i reati satellite deve essere calcolata e motivata distintamente per ciascun reato: il giudice deve indicare l'entità degli aumenti e fornire motivazione adeguata.
- Quando la pena complessiva assegnata si colloca vicino al minimo edittale, una motivazione per relationem ai criteri dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente; più la pena si discosta dal minimo, maggiore deve essere il dettaglio motivazionale e l'esplicitazione dei criteri rilevanti.
- La circostanza aggravante rilevata in una sentenza (es. recidiva specifica reiterata) non rende automaticamente quella sentenza quella di "violazione più grave" se la pena concretamente inflitta in un'altra sentenza risulta più elevata; prevale il criterio della pena concretamente irrogata.
- Il ricorso avverso decisioni del giudice dell'esecuzione trova limite nel vincolo di rispetto delle determinazioni di pena espresse dai giudici della cognizione: il sindacato di legittimità si concentra su corretta applicazione delle norme processuali e sufficienza della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17801/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17808/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →