Cassazione Penale, Ordinanza n. 03534/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 aprile 2025. Dal testo emerge che il ricorso era imperniato su un unico motivo, diretto a contestare il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tale motivo era assolutamente generico rispetto alla motivazione della decisione di appello, la quale aveva già spiegato in modo congruo le ragioni del trattamento pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti, valorizzando anche l'elevato quantitativo di sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio. Non sono state quindi fornite specifiche ragioni per evidenziare vizi logici della motivazione impugnata.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che si limita a contestare il trattamento sanzionatorio o il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata è affetto da assoluta genericità e determina inammissibilità.
- La censura sulla pena o sulle attenuanti generiche deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione di merito; non è sufficiente una critica assertiva o meramente riproduttiva.
- Quando il giudice di appello motiva congruamente sul trattamento sanzionatorio valorizzando elementi fattuali rilevanti, come l'elevato quantitativo di stupefacente, la doglianza che non si confronta con tali argomenti non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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