Cassazione Civile, Ordinanza n. 33086/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un assicurato aveva convenuto due compagnie assicurative per ottenere, pro quota, il pagamento di una somma a titolo di indennizzo assicurativo relativa a due sinistri e a un furto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. per interpretazione ritenuta errata e parziale della polizza, con conseguente esclusione della sua legittimazione attiva; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere riconosciuto la legittimazione attiva sulla base di una clausola della polizza; (3) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per mancata pronuncia sulla quietanza di pagamento e sulla sua idoneità a dimostrare l'avvenuto pagamento; (4) omesso esame di un fatto decisivo per aver la Corte d'appello ritenuto inammissibili richieste istruttorie per asserita mancata riproposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Ha rilevato che il ricorso non consentiva di comprendere con precisione l'oggetto del giudizio di primo grado, il contenuto della polizza, i soggetti originariamente coinvolti, i rapporti tra tali soggetti e l'attuale ricorrente, le difese di primo grado, il contenuto della sentenza impugnata, le parti e i rispettivi ruoli, le domande proposte e il loro esito. Per tale ragione non era possibile valutare il significato e la fondatezza delle censure. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro di corretta interpretazione del contratto di assicurazione
artt. 1362 c.c. e ss.
invocati per censurare l'interpretazione della polizza e la conseguente esclusione della legittimazione attiva
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato dai motivi per denunciare omesso esame di fatti decisivi
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
applicato dalla Corte come causa di inammissibilità per insufficiente esposizione dei fatti di causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa completa e sufficientemente chiara da consentire alla Corte di comprendere l'oggetto della controversia, i soggetti coinvolti, le domande, le difese e il contenuto delle decisioni impugnate.
- La mancanza di un'adeguata narrazione del fatto processuale e sostanziale rende oggettivamente impossibile la valutazione delle censure e determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- Le doglianze fondate su interpretazione del contratto, omesso esame di fatti decisivi o nullità della sentenza presuppongono che il ricorso esponga in modo autosufficiente il quadro fattuale e processuale necessario al controllo di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
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