Cassazione Penale, Ordinanza n. 06404/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il reato contestato pronunciata nei gradi di merito, poiché la Cassazione non entra nel merito della prova ma rileva solo l'inammissibilità delle doglianze.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per tentata estorsione. Il ricorso contesta la motivazione della decisione di merito, assumendo che la condanna si sia fondata sulla testimonianza del nonno della persona offesa, ritenuta dal ricorrente contraddittoria e non riscontrata. I motivi sono giudicati inammissibili perché, da un lato, riproducono doglianze già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della Corte territoriale; dall'altro, sotto la veste di vizi motivazionali, mirano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività preclusa al giudice di legittimità salvo specifici travisamenti della prova, non dedotti nel caso di specie.
Norme richiamate
artt. 56-629 c.p.
Richiamati per affermare la sussistenza degli elementi della tentata estorsione, sulla base dell'indebita appropriazione del telefono della persona offesa e dell'originario proposito di non restituirlo senza ottenere denaro.
art. 56 c.p.
Cited in combinazione con l'art. 629 c.p. per qualificare il fatto come tentata estorsione.
art. 629 c.p.
Richiamato per la fattispecie di estorsione cui si riferisce il tentativo contestato.
art. 606 c.p.p.
Evocato implicitamente nella distinzione tra censure ammissibili in cassazione e contestazioni di merito; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione della prova, salvo travisamento specifico.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dell'attendibilità delle fonti di prova, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Le doglianze formalmente qualificate come vizi di motivazione sono inammissibili quando, in sostanza, mirano solo a sostituire all'apprezzamento del giudice di merito un diverso giudizio sulla prova.
- Il sindacato di legittimità riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione e non il rapporto diretto tra prova e decisione; resta salva soltanto la deduzione di uno specifico travisamento della prova, che deve essere puntuale e non generico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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