Cassazione Civile, Ordinanza n. 04049/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto al Tribunale la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività di difesa d'ufficio svolta in un procedimento penale davanti al giudice di pace, includendo anche le spese sostenute e il compenso per le attività di recupero del credito nei confronti del cliente, con esito infruttuoso delle procedure esecutive. Il Tribunale aveva liquidato il compenso ritenendo ingiustificata la decurtazione del 30% e affermando che non si trattava di patrocinio a spese dello Stato ma di difesa d'ufficio. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 106-bis, 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che anche per il difensore d'ufficio doveva applicarsi la riduzione percentuale prevista dalla disciplina speciale, in quanto la sua posizione va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura del Ministero. Ha affermato che, nella liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio nel processo penale, si applicano i criteri previsti per il patrocinio a spese dello Stato, con determinazione del compenso nei limiti del valore medio tariffario e successiva applicazione dell'ulteriore decurtazione prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Ancona e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
La riduzione percentuale prevista dalla norma è applicabile alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio nel processo penale; si tratta di disposizione speciale che consente una ulteriore decurtazione del compenso determinato secondo i criteri tariffari.
artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato/difesa d'ufficio alla liquidazione dei compensi.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di riduzione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, quale parametro di sistema per giustificare la riduzione anche nella difesa d'ufficio.
art. 1, comma 606, lett. b), L. n. 147/2013
È indicato come fonte di introduzione dell'art. 106-bis; la Corte osserva che, in linea astratta, la norma può essere applicabile ai procedimenti penali conclusi dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel processo penale, la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio segue criteri speciali che possono comportare la riduzione del compenso rispetto ai valori tariffari, senza che ciò integri violazione del minimo tariffario quando la disciplina è espressamente prevista dalla legge.
- L'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002 si applica alla difesa d'ufficio quale regola speciale di contenimento del compenso, in coerenza con le esigenze di bilanciamento tra interesse pubblico alla difesa del non abbiente e diritto del professionista a un compenso equo.
- La determinazione del compenso del difensore d'ufficio non può prescindere dalla valutazione della natura, del contenuto e del pregio dell'attività svolta, ma può essere legittimamente ridotta entro i limiti stabiliti dalla normativa speciale.
- Il giudice di merito che escluda l'applicazione della riduzione prevista dalla disciplina speciale, in una fattispecie in cui essa sia astrattamente pertinente, incorre in violazione di legge e la decisione è cassata con rinvio.
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