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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22952/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per estorsione ai loro danni. Le censure contestavano il travisamento della prova (sostenendo che la persona offesa Pingitore Marco fosse l'organizzatore/intermediario del tranello e che le sue dichiarazioni fossero contraddittorie), la mancata applicazione dell'art. 393 c.p. (esercizio legittimo delle proprie ragioni) con richiesta di derubricazione, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per confronti e riascolti delle persone offese e testi contraddittori, la carenza di elementi per ritenere la partecipazione e il cosciente contributo di Agrani, la infondatezza dell'aggravante della pluralità di persone e della recidiva e l'eccessività della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero di natura meramente fattuale e consistessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle ipotesi di "doppia conforme" (stesso esito in primo e secondo grado), il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se il giudice d'appello ha valutato elementi probatori nuovi rispetto al primo grado, circostanza non verificata. Quanto all'art. 393 c.p., la Cassazione ha condiviso la motivazione del giudice d'appello che escludeva il diritto azionabile verso Pingitore e ribadiva che la condotta dei ricorrenti integra estorsione (con minacce e violenze anteriori all'incontro conclusivo). Sulla rinnovazione istruttoria la Corte ha ritenuto la richiesta generica e priva del necessario specifico onere motivazionale. Ha altresì ritenuto legittime le valutazioni del giudice di merito sulla partecipazione di Agrani, sull'aggravante della pluralità e sulla qualificazione della recidiva. Per questi motivi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 393 cod.pen. (esercizio legittimo delle proprie ragioni)

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 393 c.p. perché non esisteva un diritto soggettivo azionabile nei confronti della persona offesa e la condotta dei ricorrenti è stata valutata come estorsiva: la pretesa accompagnata da violenza/minacce e la volontà di farsi giustizia privata escludono l'esercizio legittimo del diritto

  • art. 628 comma 3 cod.pen. (aggravante)

    Richiamata in relazione all'aggravante della commissione del fatto in più persone riunite; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito circa la simultanea presenza e il ruolo comune nella condotta estorsiva

  • art. 606 lett. e) cod.proc.pen. (motivi di impugnazione)

    Evocata rispetto all'omessa decisione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto la richiesta generica e dunque priva di efficacia per imporre al giudice d'appello uno specifico onere motivazionale

  • art. 599 bis cod.proc.pen. (definizione con riti speciali)

    La Corte ha osservato che la derubricazione operata a carico di un coimputato con il rito ex art. 599 bis si fonda su valutazioni e risparmi processuali particolari e non è utilizzabile per invalidare la motivazione resa nel giudizio ordinario sugli altri imputati

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)

    La norma è stata applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale dei fatti: i motivi basati su una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili
  • In caso di "doppia conforme" (stesso esito in primo e secondo grado) il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è ammesso solo se il giudice d'appello ha introdotto nella motivazione elementi probatori non valutati dal primo giudice
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è necessario formulare una richiesta precisa e motivata; richieste generiche possono essere disregardate senza specifica motivazione
  • La derubricazione o definizione favorevole a un coimputato in riti speciali (es. art. 599 bis) non è automaticamente trasferibile agli altri imputati giudicati con rito ordinario e non invalida le valutazioni del giudice di merito
  • Per escludere il reato di estorsione in favore dell'esercizio di un diritto occorre dimostrare l'esistenza di un diritto soggettivo effettivo e la volontà di agire per il suo esercizio, non atti volti a farsi giustizia privata mediante violenza o minaccia
  • Le contestazioni circa aggravanti e recidiva devono confrontarsi con la motivazione di merito: censure generiche o non specificamente fondate sono destinate a essere respinte
  • Un ricorso infondato o basato su una mera riconsiderazione dei fatti può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese e, se rilevabili profili di colpa, sanzioni alla Cassa delle ammende

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