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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2176

Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro giuridico del CERS per adeguarlo all’evoluzione dell’architettura finanziaria dell’Unione, in particolare all’Unione bancaria e al completamento dell’unione dei mercati dei capitali. Rafforza la composizione del consiglio generale e del comitato direttivo, attribuisce alla BCE la presidenza permanente del CERS, amplia i destinatari di segnalazioni e raccomandazioni e migliora i meccanismi di trasparenza e controllo democratico. Introduce inoltre regole più dettagliate su consultazioni, riservatezza, scambio di informazioni e riesame futuro dell’organizzazione del CERS.

Modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 rafforzando governance, composizione, trasparenza e poteri consultivi del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

Ambito di applicazione

Si applica al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai suoi organi interni e ai soggetti istituzionali coinvolti nella vigilanza macroprudenziale e nella gestione dei rischi sistemici nell’Unione: BCE, autorità nazionali di vigilanza, autorità nazionali designate per la politica macroprudenziale, autorità di risoluzione, Comitato di risoluzione unico, Commissione, Parlamento europeo, AEV e, in casi rilevanti, autorità di paesi terzi. Il regolamento ha portata generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; non disciplina direttamente operatori privati, se non per i profili consultivi e informativi indiretti connessi alle attività del CERS.

Regolamento (UE) 2019/2176 che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 sul CERS

Il regolamento interviene sul quadro della vigilanza macroprudenziale dell’Unione per adeguarlo alle trasformazioni istituzionali successive all’Unione bancaria e agli sviluppi del mercato dei capitali. Il legislatore europeo sottolinea che il CERS deve continuare a prevenire e attenuare i rischi sistemici, con maggiore coerenza nelle risposte degli Stati membri e con una governance più aderente alla nuova architettura finanziaria europea.

Finalità e contesto della riforma

La riforma nasce da una revisione prevista dall’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e dalla relazione della Commissione dell’8 agosto 2014 sulla finalità e l’organizzazione del CERS. I considerando evidenziano che, pur essendo il CERS complessivamente efficiente, sono necessari miglioramenti specifici: aggiornamento della composizione degli organi, rafforzamento della visibilità istituzionale, maggiore trasparenza e migliore raccordo con BCE, autorità di risoluzione e AEV.

Ambito della vigilanza macroprudenziale e definizione di rischio sistemico

Il regolamento conferma il ruolo del CERS quale organismo responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione. Viene precisata la nozione di "rischio sistemico" come rischio di perturbazione del sistema finanziario idoneo a produrre gravi conseguenze negative per l’economia reale dell’Unione o di uno o più Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. La nuova formulazione ribadisce che tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari possono essere rilevanti ai fini dell’analisi del rischio.

Presidenza, vicepresidenza e rappresentanza esterna

Il presidente della BCE diventa presidente permanente del CERS. Il primo vicepresidente è eletto tra i membri nazionali del consiglio generale con diritto di voto per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, tenendo conto dell’equilibrio tra Stati membri partecipanti e non partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Il presidente rappresenta il CERS all’esterno e può delegare taluni compiti di rappresentanza al primo vicepresidente, e in caso di indisponibilità al secondo vicepresidente o al capo del segretariato; restano però non delegabili gli obblighi di rendicontazione e di relazione previsti dall’articolo 19.

Composizione del consiglio generale e del comitato direttivo

La composizione del consiglio generale viene aggiornata per riflettere l’Unione bancaria: entrano senza diritto di voto il presidente del consiglio di vigilanza della BCE e il presidente del Comitato di risoluzione unico. Per i membri con diritto di voto, gli Stati membri possono individuare, in certe condizioni, un rappresentante di alto livello di un’autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013, invece del governatore della banca centrale nazionale. I membri del consiglio generale non possono svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro, così da preservare l’indipendenza dell’organo.

Anche il comitato direttivo viene adeguato: oltre al membro del comitato esecutivo BCE competente per stabilità finanziaria e politica macroprudenziale, vi partecipano quattro membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto, eletti per tre anni, e un rappresentante della Commissione. Il presidente e il primo vicepresidente organizzano insieme le riunioni del comitato direttivo almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale, potendo convocare anche riunioni ad hoc.

Indipendenza, imparzialità e riservatezza

Il regolamento rafforza gli obblighi di indipendenza dei membri del CERS: essi devono agire solo nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e non possono ricevere istruzioni da governi, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati. La disciplina sulla riservatezza è precisata in più punti: le riunioni hanno carattere riservato, ma il consiglio generale può decidere di pubblicare un resoconto delle deliberazioni, senza consentire l’identificazione dei singoli membri o istituzioni, e può anche tenere una conferenza stampa.

Gestione del segretariato e ruolo dei comitati consultivi

La procedura di nomina del capo del segretariato diventa più trasparente: il consiglio generale, consultato sulla nomina, valuta i candidati preselezionati sotto il profilo di qualità, imparzialità ed esperienza e informa in modo dettagliato Parlamento europeo e Consiglio. Il regolamento specifica inoltre i compiti di coordinamento e preparazione affidabili al capo del segretariato.

Il comitato scientifico consultivo è composto dal suo presidente e da quindici esperti con competenze ampie e diversificate, nominati per quattro anni rinnovabili. Il presidente e i due vicepresidenti sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS, e la presidenza ruota tra loro. Il comitato fornisce opinioni e assistenza al CERS su richiesta del presidente o del consiglio generale. Il comitato tecnico consultivo viene anch’esso adeguato e include un rappresentante della Commissione, uno del consiglio di vigilanza BCE e uno del Comitato di risoluzione unico.

Consultazione delle parti interessate

Sia il comitato scientifico consultivo sia il comitato tecnico consultivo devono, ove opportuno, consultare in modo aperto, trasparente e il più ampio possibile i portatori di interessi, inclusi operatori di mercato, associazioni di consumatori ed esperti accademici, concedendo un tempo ragionevole per le risposte. Lo stesso approccio inclusivo è richiesto al CERS quando consulta le pertinenti parti interessate del settore privato nell’esercizio dei propri compiti.

Scambio di informazioni e uso delle informazioni ricevute

I membri del CERS provenienti da banche centrali nazionali, autorità di vigilanza e autorità macroprudenziali possono trasmettere ad autorità e organismi nazionali responsabili della stabilità finanziaria le informazioni necessarie all’esercizio dei loro compiti ufficiali, a condizione che siano previste adeguate garanzie di conformità al diritto UE e nazionale. Se le informazioni provengono da soggetti diversi da quelli indicati, il loro utilizzo da parte dei membri del CERS è possibile solo con accordo esplicito dell’autorità fonte.

Segnalazioni, raccomandazioni e meccanismi di follow-up

Le segnalazioni e raccomandazioni del CERS possono essere generali o specifiche e sono ora indirizzabili a un novero più ampio di destinatari: Unione, Stati membri, AEV, autorità nazionali di vigilanza, autorità macroprudenziali nazionali, BCE per i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 1024/2013, autorità di risoluzione e Comitato di risoluzione unico. Le raccomandazioni devono indicare un termine preciso per l’adozione delle misure richieste e possono riguardare anche la Commissione in relazione alla normativa UE pertinente.

Le segnalazioni e raccomandazioni devono essere trasmesse simultaneamente ai destinatari e, nel rispetto di rigorose regole di riservatezza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle AEV. I destinatari delle raccomandazioni devono comunicare le misure adottate oppure motivare l’eventuale inerzia; se il CERS ritiene che la raccomandazione non sia stata seguita o che l’inazione non sia stata adeguatamente motivata, può informarne i destinatari, il Parlamento europeo, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza interessate.

Relazione annuale, audizione parlamentare e controllo democratico

Il presidente del CERS deve essere invitato almeno una volta all’anno, e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, a un’audizione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale. La relazione annuale comprende le informazioni rese pubbliche dal consiglio generale e una descrizione delle risorse messe a disposizione del CERS ai sensi del regolamento (UE) n. 1096/2010. Il CERS deve inoltre rispondere senza indebito ritardo, oralmente o per iscritto, ai quesiti del Parlamento europeo o del Consiglio, con obbligo di piena riservatezza quando siano trasmesse informazioni sensibili.

Riesame dell’assetto istituzionale

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, previa consultazione dei membri del CERS, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’eventuale necessità di rivedere la finalità o l’organizzazione del CERS, tenendo conto di possibili modelli alternativi a quello attuale. La clausola di riesame conferma che la riforma non è considerata definitiva e lascia aperta la valutazione di soluzioni istituzionali diverse.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di rischio sistemico

Riformula l’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1092/2010 precisando che il rischio sistemico è il rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per l’economia reale dell’Unione o di uno o più Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. Si chiarisce che tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari possono essere rilevanti per il sistema.

Nomina del capo del segretariato e suoi compiti

Introduce una procedura aperta e trasparente di valutazione dei candidati preselezionati per il capo del segretariato, con verifica di qualità, imparzialità ed esperienza. Il consiglio generale informa in modo sufficientemente dettagliato Parlamento europeo e Consiglio. Inoltre, il presidente e il comitato direttivo possono impartire direttive al capo del segretariato su gestione quotidiana, amministrazione e bilancio, coordinamento del lavoro del consiglio generale e preparazione/attuazione del programma annuale e della relazione annuale del CERS.

Presidenza del CERS e vicepresidenza

Stabilisce che il CERS è presieduto permanentemente dal presidente della BCE. Il primo vicepresidente è eletto tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto per cinque anni, rinnovabile una sola volta, con attenzione all’equilibrio tra Stati membri partecipanti e non partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Rappresentanza esterna e delega dei compiti

Conferma che il presidente rappresenta il CERS all’esterno e può delegare compiti relativi alla rappresentanza esterna, inclusa la presentazione del programma di lavoro, al primo vicepresidente o, se indisponibile, al secondo vicepresidente o al capo del segretariato. La delega non può riguardare gli obblighi di rendicontazione e di relazione ex articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5.

Composizione del consiglio generale

Modifica la composizione del consiglio generale includendo membri senza diritto di voto: il presidente del consiglio di vigilanza della BCE e il presidente del Comitato di risoluzione unico. Per i membri con diritto di voto, gli Stati membri possono scegliere tra il governatore della banca centrale nazionale e, in talune condizioni, un rappresentante di alto livello di un’autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013. Si prevede inoltre che i membri non svolgano funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.

Regole di indipendenza dei membri

Rafforza l’obbligo di indipendenza: i membri del CERS devono agire con imparzialità nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e non possono chiedere o accettare istruzioni da governi, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati. Si aggiunge il divieto, per i membri del consiglio generale con o senza diritto di voto, di svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.

Informazioni e riservatezza

Precisa che i membri del CERS provenienti da banche centrali nazionali, autorità di vigilanza e autorità macroprudenziali possono trasmettere ad autorità nazionali o organismi responsabili della stabilità finanziaria informazioni necessarie all’esercizio dei loro compiti ufficiali, purché vi siano adeguate garanzie di conformità al diritto UE e nazionale. Se le informazioni provengono da altre autorità, il loro uso è subordinato all’accordo esplicito di tali autorità. Si chiarisce inoltre il regime di riservatezza delle riunioni e delle informazioni sensibili.

Partecipazione di BCE, Parlamento europeo e paesi terzi

Prevede che ai lavori del CERS possano assistere, ove opportuno, rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali e il presidente del Parlamento europeo o un suo rappresentante per questioni connesse al diritto dell’Unione nella politica macroprudenziale. La partecipazione di autorità di paesi terzi può essere ammessa quando rilevante per l’Unione, anche come osservatori ad hoc, ma solo per questioni rilevanti per l’Unione e con esclusione di casi riguardanti singoli istituti o Stati membri.

Comitato direttivo, comitato scientifico consultivo e comitato tecnico consultivo

Adegua la composizione del comitato direttivo e dei comitati consultivi. Nel comitato direttivo figurano, tra gli altri, il membro del comitato esecutivo BCE competente per stabilità finanziaria e politica macroprudenziale, quattro membri nazionali con diritto di voto eletti per tre anni e un rappresentante della Commissione. Il comitato scientifico consultivo è composto da quindici esperti più il presidente del comitato tecnico consultivo, con mandato rinnovabile di quattro anni; il presidente e due vicepresidenti sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS. Il comitato tecnico consultivo include anche un rappresentante del consiglio di vigilanza BCE e uno del Comitato di risoluzione unico.

Consultazione delle parti interessate

Sia il comitato scientifico consultivo sia il comitato tecnico consultivo devono, ove opportuno, consultare tempestivamente e in modo aperto e trasparente le parti interessate, inclusi operatori di mercato, associazioni di consumatori ed esperti accademici, concedendo un termine ragionevole per le risposte. Analogo obbligo è previsto per il CERS nei confronti delle pertinenti parti interessate del settore privato.

Accesso alle informazioni di vigilanza

Per ogni richiesta di informazioni di vigilanza non aggregate o non sommarie, il CERS deve consultare preventivamente la competente autorità europea di vigilanza per verificarne giustificazione e adeguatezza. Se la richiesta è ritenuta non giustificata, l’AEV competente la rinvia chiedendo ulteriori giustificazioni; una volta fornite, i destinatari trasmettono le informazioni al CERS se hanno accesso legale alle stesse.

Segnalazioni e raccomandazioni del CERS

Le segnalazioni e raccomandazioni possono essere generali o specifiche e sono indirizzate, oltre che all’Unione, agli Stati membri, alle AEV, alle autorità nazionali di vigilanza, alle autorità nazionali macroprudenziali, alla BCE per i compiti di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità di risoluzione nazionali e al Comitato di risoluzione unico. Le raccomandazioni devono fissare un termine specifico per l’adozione delle misure richieste e possono essere indirizzate anche alla Commissione su normativa UE pertinente.

Trasmissione, follow-up e pubblicità delle segnalazioni

Le segnalazioni e raccomandazioni sono trasmesse simultaneamente ai destinatari e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle AEV. I destinatari delle raccomandazioni devono informare Parlamento europeo, Consiglio, Commissione e CERS sulle misure adottate o motivare l’inazione; il CERS può poi informare le AEV delle risposte ricevute e, se ritiene che le raccomandazioni non siano state seguite o non adeguatamente motivate, ne informa i destinatari e le istituzioni competenti. Se il consiglio generale decide di non pubblicare una segnalazione o raccomandazione, i destinatari e, se del caso, Parlamento, Consiglio e AEV devono preservarne la riservatezza.

Relazione annuale e controllo democratico

Il presidente del CERS è invitato almeno una volta l’anno, e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale. La relazione comprende le informazioni rese pubbliche dal consiglio generale e una descrizione delle risorse messe a disposizione del CERS ai sensi del regolamento (UE) n. 1096/2010. Il CERS deve inoltre rispondere senza indebito ritardo, oralmente o per iscritto, ai quesiti del Parlamento europeo o del Consiglio, garantendo la riservatezza delle informazioni sensibili.

Riesame entro il 31 dicembre 2024

La Commissione, previa consultazione dei membri del CERS, deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2024 sull’eventuale necessità di rivedere la finalità o l’organizzazione del CERS, prendendo in considerazione possibili modelli alternativi all’assetto attuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza finanziariastabilità finanziariapolitica macroprudenzialegovernance delle autorità dell’unionetrasparenza istituzionale

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