Regolamento (UE) 2019/2175
Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rivede in modo ampio il quadro istitutivo delle autorità europee di vigilanza, rafforzandone indipendenza, risorse, procedure decisionali e capacità di coordinamento. La novità più rilevante è il conferimento all’ABE di un ruolo guida in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con poteri di raccolta dati, analisi, indagine e intervento. Per l’ESMA, il testo accentra a livello UE la vigilanza sui fornitori di servizi di comunicazione dati e su alcuni indici di riferimento critici, oltre a potenziare la convergenza di vigilanza e i poteri di intervento sui mercati.
Rafforzamento dei poteri, della governance e dei compiti delle Autorità europee di vigilanza, con particolare enfasi su antiriciclaggio, finanza sostenibile, innovazione tecnologica e vigilanza centralizzata di taluni operatori e infrastrutture dei mercati finanziari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’intero ordinamento dell’Unione e riguarda principalmente l’ABE, l’EIOPA e l’ESMA, nonché le autorità competenti nazionali, gli istituti finanziari, gli operatori del settore finanziario, i partecipanti ai mercati finanziari e, per i profili specifici, i fornitori di servizi di comunicazione dati, gli amministratori di indici di riferimento e taluni soggetti dei paesi terzi. Incide inoltre, per aspetti settoriali, sulle materie di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, mercati degli strumenti finanziari, indici di riferimento, trasferimenti di fondi, solvibilità, distribuzione assicurativa e pensionistica. Talune disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2020, mentre le modifiche relative a ESMA e ai servizi di comunicazione dati si applicano dal 1o gennaio 2022.
Rafforzamento delle Autorità europee di vigilanza e centralizzazione di nuovi poteri
Il regolamento interviene in modo ampio sul sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), modificando i regolamenti istitutivi dell’ABE, dell’EIOPA e dell’ESMA, nonché taluni regolamenti settoriali. La finalità dichiarata è rendere la vigilanza più coerente, efficace e uniforme, rafforzando al contempo la stabilità finanziaria, la tutela di consumatori e investitori e la capacità dell’Unione di reagire a rischi sistemici, innovazione tecnologica e finanza sostenibile.
Ambito e obiettivi generali
Il testo amplia i mandati delle tre Autorità europee di vigilanza, chiarendo che esse devono operare entro i limiti del quadro legislativo applicabile ma con un approccio più proattivo, proporzionato e orientato al "legiferare meglio". Viene ribadito che le Autorità agiscono nell’interesse dell’intera Unione, in modo indipendente, obiettivo, non discriminatorio e trasparente, con particolare attenzione alle diverse dimensioni, complessità e modelli di business degli operatori vigilati.
Rafforzamento del ruolo dell’ABE
Per l’ABE il regolamento introduce la più rilevante estensione di competenze, conferendole un ruolo guida nel coordinamento e nel monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario. L’ABE deve raccogliere informazioni sulle carenze rilevanti individuate dalle autorità competenti, conservarle in una banca dati centrale, renderle disponibili in modo riservato alle autorità con interesse qualificato e, ove necessario, trasmetterle alle autorità giudiziarie nazionali o alla Procura europea.
Nuovi poteri e strumenti antiriciclaggio dell’ABE
L’ABE deve promuovere orientamenti e norme comuni, effettuare verifiche inter pares, valutare strategie, capacità e risorse delle autorità competenti e facilitare la cooperazione con autorità di paesi terzi quando i casi abbiano dimensione transfrontaliera. Nei casi di indizi di violazioni rilevanti, può chiedere alle autorità competenti di indagare, di considerare l’adozione di sanzioni e, se necessario, di adottare decisioni individuali nei confronti degli operatori del settore finanziario per imporre il rispetto degli obblighi. Il regolamento specifica inoltre che l’ABE può applicare, in determinate ipotesi, anche la normativa nazionale di recepimento delle direttive e le opzioni nazionali esercitate dagli Stati membri.
Comitato interno permanente e banca dati centrale antiriciclaggio
L’ABE istituisce un comitato interno permanente in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali e delle altre Autorità europee di vigilanza. Il comitato prepara le decisioni dell’Autorità, coordina le misure e contribuisce alle valutazioni dei rischi. Entro il 31 dicembre 2020 l’ABE deve inoltre elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il concetto di “carenze” e le modalità pratiche di raccolta delle informazioni.
Procedure di intervento, segnalazione e conflitti di competenza
Il regolamento riscrive le procedure di cui agli articoli 17, 18 e 19 del regolamento 1093/2010, consentendo all’ABE di intervenire in caso di violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione, di lettere di inerzia e di controversie tra autorità competenti. Introduce anche canali di segnalazione protetti per i whistleblower, con protezione dalle ritorsioni secondo la direttiva (UE) 2019/1937, e rafforza le possibilità di ricorso e di controllo giurisdizionale.
Convergenza di vigilanza, priorità strategiche e gruppi di coordinamento
Le AEV devono adottare priorità strategiche dell’Unione almeno ogni tre anni, promuovere manuali di vigilanza e di risoluzione, effettuare verifiche inter pares regolari e istituire gruppi di coordinamento su temi di particolare rilevanza di mercato. Il regolamento rafforza inoltre il rapporto con il CERS, anche attraverso lo scambio di informazioni, la valutazione del rischio sistemico e l’adozione di risposte coordinate a sviluppi di mercato critici.
Novità per l’ESMA: dati di negoziazione, servizi di comunicazione dati e indici di riferimento
Sul versante ESMA, il regolamento trasferisce a livello UE la vigilanza e l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati disciplinati dal regolamento (UE) n. 600/2014, con applicazione dal 1o gennaio 2022. Vengono introdotti un registro pubblico, regole autorizzative, requisiti per gli organi di gestione, poteri ispettivi, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, nonché il potere di delegare taluni compiti alle autorità nazionali.
Indici di riferimento critici e paesi terzi
Il regolamento rafforza anche il quadro degli indici di riferimento critici nel regolamento (UE) 2016/1011, attribuendo all’ESMA competenze dirette su autorizzazione, riconoscimento, vigilanza, indagini e sanzioni. È disciplinato il controllo delle decisioni di equivalenza e la cooperazione con paesi terzi, con particolare attenzione ai casi in cui lo Stato terzo sia inserito nell’elenco UE delle giurisdizioni ad alto rischio in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Governance, bilancio, trasparenza e riservatezza
Il regolamento interviene in modo puntuale sulla governance interna delle Autorità: composizione del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, nomina e revoca del presidente, indipendenza degli organi, composizione dei gruppi di parti interessate, disciplina dei comitati interni, pubblicità delle riunioni e degli interessi, regole sul segreto professionale e protezione dei dati. Rafforza anche le regole di bilancio, discarico e controllo finanziario, nonché l’applicazione del regime antifrode OLAF.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche principali agli articoli relativi a EBA, EIOPA e alla disciplina antiriciclaggio si applicano dal 1o gennaio 2020, mentre quelle sui servizi di comunicazione dati e sull’ESMA si applicano dal 1o gennaio 2022.
Disposizioni principali
Riforma dei mandati delle Autorità europee di vigilanza
Modifica i regolamenti istitutivi dell’ABE (1093/2010), dell’EIOPA (1094/2010) e dell’ESMA (1095/2010) per ampliare i rispettivi ambiti di competenza, includendo esplicitamente la finanza sostenibile, l’innovazione tecnologica, la protezione di consumatori e investitori e la convergenza di vigilanza.
Nuovi compiti dell’ABE in materia antiriciclaggio
Attribuisce all’ABE un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio nella prevenzione dell’uso del sistema finanziario per riciclaggio e finanziamento del terrorismo; introduce la raccolta sistematica di informazioni sulle carenze rilevanti, una banca dati centrale, verifiche inter pares, valutazioni dei rischi, un comitato interno permanente e il potere di chiedere indagini o interventi alle autorità competenti.
Poteri di intervento e procedure sull’ABE
Rafforza i poteri dell’ABE ex articoli 17, 18, 19 e 9 bis del regolamento 1093/2010, inclusa la possibilità di adottare decisioni nei confronti di istituti/operatori finanziari quando l’autorità competente non si conformi; disciplina canali di segnalazione per whistleblower, accesso alle informazioni, tempi procedurali e accordi con EIOPA ed ESMA nei casi di competenza mista.
Rafforzamento della governance e della trasparenza delle AEV
Rivede composizione, funzionamento e indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza, del consiglio di amministrazione, del presidente e dei comitati interni; introduce obblighi di pubblicazione di relazioni, resoconti delle riunioni, dichiarazioni di interessi, registrazione delle spese e regole più stringenti sul segreto professionale e sulla protezione dei dati.
Convergenza di vigilanza, verifiche inter pares e priorità UE
Introduce priorità strategiche di vigilanza dell’Unione almeno ogni tre anni, rafforza le verifiche inter pares, istituisce gruppi di coordinamento e aggiorna i manuali di vigilanza e risoluzione dell’Unione; amplia anche la cooperazione con il CERS e la capacità delle AEV di formulare orientamenti, raccomandazioni e pareri.
Vigilanza ESMA su fornitori di servizi di comunicazione dati
Modifica il regolamento 600/2014 trasferendo all’ESMA, dal 1o gennaio 2022, la vigilanza e l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati (APA, CTP, ARM), con procedura autorizzativa, requisiti organizzativi, poteri ispettivi, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 200.000 EUR per certe violazioni e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.
Vigilanza ESMA sugli indici di riferimento critici
Rafforza il regolamento 2016/1011 attribuendo all’ESMA la competenza per gli amministratori di indici di riferimento critici, con poteri di autorizzazione, riconoscimento di amministratori di paesi terzi, indagini, ispezioni in loco, misure di vigilanza e sanzioni, oltre a regole per l’equivalenza e la cooperazione con paesi terzi.
Modifiche al regolamento sui trasferimenti di fondi
Aggiorna il regolamento 2015/847 in tema di protezione dei dati personali, obblighi di notifica e orientamenti dell’ABE, con collegamenti alla disciplina antiriciclaggio e all’uso dei dati da parte delle autorità.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano dal 1o gennaio 2020; quelle agli articoli 4 e 5 dal 1o gennaio 2022.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2176
- Regolamento · 18 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2186
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2163
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2164
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2165
- Regolamento · 17 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2171
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →