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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2186

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2186 Della Commissione del 18 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32019R2186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi applicabili ad alcune importazioni di carni di pollame, uova e ovoalbumina. L’intervento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel settore. La Commissione motiva la misura con il controllo regolare dei dati di mercato e con le variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica immediatamente in tutti gli Stati membri.

Modifica dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché dell’ovoalbumina, ai fini del regime dei dazi addizionali all’importazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti agricoli dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina, limitatamente alle voci e ai codici NC indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 come sostituito. Incide sul calcolo dei dazi addizionali all’importazione tramite l’aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per alcune origini specifiche. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2186 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina. La misura è adottata in seguito al controllo periodico dei dati di mercato, dal quale emerge la necessità di aggiornare i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi per origine.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 183, lettera b), e il regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a). L’obiettivo è assicurare che i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo del regime di dazi addizionali riflettano dati aggiornati e consentano l’applicazione corretta e tempestiva della disciplina doganale settoriale.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo allegato contenuto nel regolamento di esecuzione. In tal modo vengono aggiornati i valori dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per specifiche merci classificate secondo i codici NC indicati.

Merci e origini interessate

L’allegato riguarda in particolare:

  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, con origine AR;
  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con origini AR, BR, CL e TH;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, con origine BR. Per ciascuna voce sono indicati il prezzo rappresentativo espresso in EUR/100 kg e, ove previsto, la cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disposizione sottolinea l’esigenza di applicazione immediata, coerente con la necessità di utilizzare quanto prima i dati aggiornati sui prezzi rappresentativi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. L’aggiornamento riguarda i prezzi rappresentativi e, dove previsto, la cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 per specifici prodotti e origini.

Ambito materiale dell’intervento

La modifica riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova nonché l’ovoalbumina, in relazione al regime dei dazi addizionali all’importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95. Le voci elencate nell’allegato includono, tra l’altro, carcasse di pollame Gallus domesticus congelate, pezzi disossati congelati e preparazioni non cotte di pollame.

Decorrenza e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedazi all’importazionemercato dei prodotti agricoli

Testo integrale

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