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Ordinanza

Ordinanza n. 437/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Prefetto di Agrigento del 18 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Dal testo emergono censure rivolte alla valutazione della sua posizione ai fini della detenzione di armi. Il provvedimento prefettizio risultava fondato sull’esercizio dell’attività venatoria in area e periodo non consentiti, sulla conseguente revoca, da parte della Questura di Agrigento, della licenza di porto di fucile per uso caccia e sulle plurime frequentazioni del ricorrente con soggetti gravati da precedenti di polizia, individuati nella proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile di natura patrimoniale, personale e reputazionale derivante dall’efficacia dell’atto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che le censure non fossero favorevolmente apprezzabili, poiché il provvedimento impugnato risultava assistito da un’istruttoria adeguata, non manifestamente illogica e da una valutazione complessiva della posizione del ricorrente. Il giudice ha valorizzato il complesso degli elementi considerati dall’autorità di pubblica sicurezza e l’ampia discrezionalità riconosciuta in via preventiva nella materia della detenzione di armi. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il pregiudizio non era stato adeguatamente allegato né provato: erano state dedotte conseguenze generiche, senza specifiche e attuali esigenze connesse alla disponibilità delle armi, il cui utilizzo era prospettato essenzialmente per l’attività venatoria, non esercitabile in ragione della perdurante revoca del porto di fucile. Il TAR ha disposto, ai fini della decisione di merito, l’acquisizione del verbale amministrativo del Commissariato di P.S. di Gela richiamato quale presupposto della revoca della licenza e del successivo provvedimento prefettizio, assegnando all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice può negare la sospensione di un provvedimento prefettizio in materia di armi quando, a una sommaria delibazione, l’atto risulti fondato su un’istruttoria adeguata, non manifestamente illogica e su una valutazione complessiva della posizione dell’interessato.
  • Nella materia della prevenzione e della sicurezza pubblica connessa alla detenzione di armi, l’autorità competente dispone di un’ampia discrezionalità, sicché la tutela cautelare non può essere accordata in presenza di una valutazione complessiva supportata da plurimi elementi, quali condotte illecite rilevanti e frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia, se non emergono profili manifesti di illogicità o carenze istruttorie.
  • Il periculum in mora cautelare non è dimostrato mediante la mera allegazione di pregiudizi patrimoniali, personali o reputazionali generici; occorre indicare e provare un pregiudizio grave, irreparabile, specifico e attuale, correlato all’efficacia dell’atto impugnato.
  • Quando la disponibilità delle armi è prospettata essenzialmente in funzione dell’attività venatoria, la perdurante revoca della licenza di porto di fucile può escludere, in assenza di ulteriori esigenze concrete documentate, la sussistenza di un periculum cautelare attuale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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