Cassazione Penale, Sentenza n. 17790/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 19.08.2022. L'imputato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90 e altre contestazioni). Il ricorrente deduceva tre motivi principali: (1) perdita di efficacia della misura cautelare per omissione nella trasmissione al Tribunale del Riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni (art. 309 c.p.p. e correlati), contestando che i giudici si fossero limitati al contenuto delle intercettazioni senza verificare la legittimità formale delle stesse; (2) mancanza di gravi indizi in ordine al delitto associativo (art. 74 TU Stup.), per difetto degli elementi oggettivi e soggettivi (affectio societatis), sostenendo che si trattava al più di concorso di persone per singoli reati fine e che l'indagato aveva agito sotto minaccia per saldare un debito; (3) insufficienza delle esigenze cautelari e difetto di proporzionalità della custodia cautelare (art. 274 e 275 c.p.p.), con censura circa la ritenuta pericolosità sociale, il pericolo di fuga e la mancata considerazione della disponibilità di un alloggio in Italia e della collaborazione dell'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che: (i) la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al Tribunale per il Riesame non determina di per sé l'inefficacia della misura cautelare né l'automatica inutilizzabilità delle intercettazioni; tale inutilizzabilità può essere dichiarata solo ove sia provata l'illegittimità dei decreti e la difesa abbia richiesto tempestivamente l'acquisizione per consentire il controllo di legittimità. Nel caso di specie la difesa non aveva richiesto l'acquisizione e aveva anzi dichiarato di non volerne l'acquisizione, chiedendo solo la declaratoria di inefficacia ex art. 309 c.p.p.; (ii) la valutazione del Tribunale del Riesame circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione all'art. 74 DPR 309/90 è adeguatamente motivata: emergono elementi investigativi (intercettazioni, servizi di osservazione, telecamere, riconoscimenti ed ammissioni dell'indagato) che delineano una struttura organizzata a carattere "triangolare" con coordinatore in Albania, fornitore locale ed esecutori che si avvicendano; la ripetizione delle condotte, i precedenti penali e le circostanze investigative sono ritenuti idonei a dimostrare l'affectio societatis a livello di gravità indiziaria; (iii) le esigenze cautelari erano adeguatamente fondate: per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), e il Tribunale ha motivato il pericolo di fuga (modus operandi del sodalizio e probabile rientro in Albania) e il pericolo di reiterazione (numero elevato di cessioni in breve tempo e precedenti penali). La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto operate dal giudice del merito e ha ritenuto generiche e inattuose le censure difensive che riproponevano una diversa valutazione del materiale probatorio senza evidenziare profili normativi o di manifesta illogicità della motivazione.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni
La Corte ricorda che la mancata trasmissione non comporta automaticamente l'inefficacia della misura; il Tribunale deve acquisire i decreti su richiesta della parte per eseguire il controllo di legittimità e l'eventuale inutilizzabilità dipende dall'accertamento di violazioni formali sostanziali
art. 291 c.p.p.
al Pubblico Ministero viene riconosciuta ampia discrezionalità nella selezione degli atti di indagine
Il PM ha discrezionalità su quali atti allegare alla richiesta di misura; l'obbligo di trasmissione integrale grava solo sugli elementi a favore dell'imputato e sulle memorie difensive
art. 275, comma 3 c.p.p.
regime di doppia presunzione: presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura custodiale per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/90
Per i reati collegati al traffico di stupefacenti l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza del carcere sono presunte in via relativa; il giudice deve valutare se gli elementi difensivi superano tale presunzione
art. 274 c.p.p.
esigenze cautelari generali (pericolo di fuga, di reiterazione, ecc.)
Norma generale sulle esigenze cautelari che coesiste con la presunzione speciale di cui all'art. 275; quando opera la presunzione speciale questa prevale salvo prova contraria
art. 74 DPR 309/90 (TU Stupefacenti)
delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti
La Corte accoglie la valutazione del giudice di merito secondo cui l'elemento oggettivo (organizzazione 'triangolare', ruoli distinti e avvicendamenti) e quello soggettivo (affectio societatis desumibile dalla ripetizione delle condotte e dalle dichiarazioni dell'indagato) configurano, in termini di gravita' indiziaria, la fattispecie associativa
art. 73 DPR 309/90
concorso di persone nella commissione di delitti (fattispecie alternativa oggetto di discussione)
La difesa proponeva la ricaduta dei fatti in concorso di persone (art.73) piuttosto che associazione; la Corte sottolinea che la qualificazione compete al giudice del merito sulla base degli elementi investigativi e non è sindacabile in cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità
art. 267 e 268 c.p.p.
prescrizioni sulle intercettazioni e sugli atti relativi
L'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi dei decreti autorizzativi è subordinata all'accertamento di adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle norme procedurali
art. 13, co. 3, d.lgs. n. 286/1998
contestazione relativa alla posizione di straniero e normativa sull'immigrazione
Norma richiamata in relazione alle contestazioni con profili di rimpatrio/permesso di soggiorno; utilizzata per contestualizzare profili di permanenza e radicamento nel territorio nazionale
art. 110, 81 c.p.
concorso di persone e concorso morale/materiale
Richiamati per inquadrare profili di responsabilità penale in concorso; la Corte ribadisce che la valutazione dei contributi e delle responsabilità operative rientra nel merito
Massime di principio
- La mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: la difesa deve richiedere l'acquisizione dei decreti per consentire il controllo di legittimità e dimostrare specifiche violazioni per ottenere l'inutilizzabilità delle captazioni
- Il Pubblico Ministero ha ampia discrezionalità nella selezione degli atti da allegare alla richiesta di misura; l'obbligo di trasmissione integrale riguarda solitamente elementi favorevoli all'imputato e le deduzioni difensive
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione dei gravi indizi è limitato: sono ammesse censure solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per una differente rivalutazione del materiale probatorio
- Per i reati di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza del carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione
- L'affectio societatis e la sussistenza di un'organizzazione possono essere desunti anche da modalità operative (coordinamento a distanza, "triangolazione", avvicendamento di esecutori) e dalla ripetizione di condotte, non richiedendo necessariamente la contemporaneità operativa di tutti i sodali
- Il pericolo di fuga può essere provato anche indiziariamente dal modus operandi del sodalizio e dall'assenza di stabile radicamento nel territorio (es. rientro nel Paese d'origine, precedenti espulsioni), integrando una giustificazione della custodia cautelare
- La collaborazione processuale dell'indagato e le dichiarazioni di collaborazione non annullano automaticamente le esigenze cautelari; il giudice valuta se tali elementi sono idonei a superare la presunzione legale e la valutazione prognostica del rischio
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