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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Bari, Sezione 3

per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, - del non conosciuto provvedimento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025; - di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il non conosciuto parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri, la non conosciuta lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021; - ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per l'accertamento del diritto - del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013; e per la dichiarazione di illegittimità, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., - del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente in data 17.4.2025 e rimasta priva di riscontro Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.6.2025: per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento - del provvedimento del 17.2.2025 a firma del Comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025; - di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri prot. n. 1239/43-2 dell'8 febbraio 2025, la lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021; - ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 - dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per l'accertamento del diritto - del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013.

Giustizia amministrativa202500668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Provvedimento del 17 febbraio 2025 con cui è stato nuovamente riconosciuto l'encomio solenne anziché la promozione per meriti straordinari, senza retrodatazione degli effetti, e relativi atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il provvedimento adottato dall'Amministrazione in esecuzione di precedenti sentenze del TAR che avevano annullato il riconoscimento dell'encomio solenne e ordinato la riedizione del potere, nonché accolto il ricorso per ottemperanza imponendo una rivalutazione ora per allora della proposta di promozione per meriti straordinari. Ha dedotto la nullità degli atti per elusione del giudicato, sostenendo che la nuova istruttoria avrebbe dovuto necessariamente concludersi con la promozione e con la decorrenza degli effetti dal precedente riconoscimento annullato. Ha inoltre censurato la mancata retrodatazione al 2013 e, in via originaria, il silenzio sull'istanza di accesso agli atti. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere riavviato correttamente l'istruttoria, acquisito i pareri necessari, comparato casi analoghi e motivato la conferma dell'encomio solenne anche alla luce dell'esito penale dell'attività investigativa, archiviata senza applicazione di misure cautelari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha escluso che il giudicato imponesse automaticamente il riconoscimento della promozione per meriti straordinari: il precedente comando giudiziale imponeva una rivalutazione, ma non predeterminava il risultato, poiché permaneva una discrezionalità amministrativa e tecnica dell'Amministrazione. La nuova istruttoria è stata ritenuta effettiva e conforme al giudicato: l'Amministrazione ha utilizzato le proprie strutture ordinamentali, acquisito pareri, esaminato le sopravvenienze e comparato casi analoghi. È stata quindi ritenuta legittima la conferma dell'encomio solenne anziché della promozione. Il giudice ha però ravvisato una parziale elusione del giudicato quanto alla dimensione temporale dell'esecuzione: la rivalutazione doveva operare ora per allora e, anche in caso di conferma di una diversa ricompensa, gli effetti dovevano essere retrodatati al 18 dicembre 2013. Gli atti sono stati pertanto dichiarati nulli limitatamente alla mancata retrodatazione, con ordine di annotare l'encomio solenne nello stato matricolare a decorrere dal 18 dicembre 2013 e di riconoscere i diritti conseguenti al tempo figurativo maturato. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice richiama la disposizione per evidenziare che un ordine giudiziale diretto al conseguimento del bene della vita non poteva essere interpretato come imposto dalla precedente sentenza, poiché ciò avrebbe predeterminato l'esito di una discrezionalità amministrativa non ancora esercitata.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Vieta al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati; tale limite impedisce di trasformare l'ordine di riedizione del potere in un riconoscimento diretto e vincolato della promozione.

  • art. 18 d.lgs. 177/2016

    È richiamato quale base della successione universale dell'Arma dei Carabinieri nei rapporti giuridici del Corpo Forestale dello Stato e, quindi, dell'utilizzo delle strutture ordinamentali dell'Arma nella riedizione del potere.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un provvedimento per difetto di motivazione o contraddittorietà e ordina la riedizione del potere, il giudicato non impone necessariamente l'adozione di uno specifico esito favorevole se l'Amministrazione conserva una discrezionalità amministrativa o tecnica non ancora esercitata; il giudice non può sostituirsi all'organo competente predeterminando il risultato.
  • Nell'esecuzione di un giudicato che impone una rivalutazione ora per allora, l'Amministrazione deve ricostruire la situazione valutativa riferita al momento originario, ma può utilizzare le strutture e le procedure dell'ordinamento vigente qualora l'organo e l'ordinamento precedenti siano stati soppressi, purché svolga un'istruttoria effettiva e motivata e rispetti la sostanza del comando giudiziale.
  • Il principio ora per allora impone la retrodatazione degli effetti della riedizione del potere alla data rilevante individuata dal giudicato, anche quando la rivalutazione si concluda con il riconoscimento di un bene o di una ricompensa diversa da quella richiesta dall'interessato.
  • Sussiste elusione o violazione parziale del giudicato quando l'Amministrazione svolge correttamente la rivalutazione sostanziale, ma omette di attribuire al risultato della riedizione gli effetti temporali e i conseguenti diritti derivanti dalla decorrenza imposta dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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