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Ordinanza

Ordinanza n. 6214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare del visto d’ingresso per lavoro subordinato e asserita archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato il diniego del visto adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, nonché l’asserita archiviazione del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecco. Il TAR Lazio aveva dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la competenza del TAR Lombardia sull’atto presupposto — l’archiviazione del nulla osta — attraesse anche quella sul diniego consolare. Il TAR Lombardia, riassunta la causa, ha invece sollevato regolamento di competenza, ritenendo che non fosse stato adottato un autonomo provvedimento formale di revoca del nulla osta e che l’unico atto lesivo fosse il diniego del visto, la cui cognizione spettava al TAR Lazio. Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’archiviazione automatica conseguente alla mancata conferma datoriale non costituisse una revoca formale e che la volontà datoriale fosse stata successivamente riaffermata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato competente il TAR Lazio, sede di Roma, a conoscere dell’intera controversia. In via generale, la competenza sugli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecco appartiene al TAR Lombardia ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.; quella sui dinieghi di visto adottati dai consolati spetta invece al TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., trattandosi di atti di amministrazioni statali operanti all’estero e destinati a produrre effetti sull’intero territorio nazionale. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., perché il nulla osta costituisce atto propedeutico al rilascio del visto e non il bene della vita perseguito dal cittadino straniero. La mancata conferma datoriale entro il termine previsto dalla legge incide direttamente sul procedimento di rilascio del visto, mentre la revoca del nulla osta è un effetto conseguenziale previsto dalla legge. Inoltre, dagli atti non risultava adottato un autonomo provvedimento formale di revoca, ma soltanto il prodursi automatico, tramite procedura informatizzata, degli effetti collegati alla mancata conferma. L’interesse a ricorrere deriva quindi dal diniego consolare, che attrae la cognizione delle censure concernenti gli atti presupposti. Nulla è stato disposto sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale sulle controversie relative agli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecco appartiene, in linea generale, al TAR Lombardia.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    La competenza sui provvedimenti di diniego del visto adottati dai consolati spetta al TAR Lazio, sede di Roma, trattandosi di atti di amministrazioni statali operanti all’estero e destinati a produrre effetti sull’intero territorio nazionale.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    la competenza territoriale relativa al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella concernente gli atti presupposti

    La competenza relativa al provvedimento finale lesivo attrae quella sugli atti presupposti quando questi non siano autonomamente lesivi e siano contestati congiuntamente al provvedimento consequenziale.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta entro quindici giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti relativi alla domanda di visto; in mancanza, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta eventualmente rilasciato è revocato, mentre in caso di conferma il consolato procede al rilascio del visto.

  • artt. 15 e 16 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale del regolamento di competenza sollevato d’ufficio.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato dal TAR Lazio nel sostenere il criterio di attrazione della competenza.

  • art. 31 c.p.c.

    Richiamato dal TAR Lazio insieme all’art. 39 c.p.a. a sostegno della tesi sulla competenza attrattiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di ingresso per lavoro subordinato, il bene della vita perseguito dal cittadino straniero è il visto d’ingresso, non il nulla osta al lavoro considerato autonomamente; il nulla osta costituisce atto propedeutico al rilascio del visto.
  • Quando la mancata conferma datoriale produce automaticamente, anche tramite una procedura informatizzata, il rigetto della richiesta e l’impossibilità di utilizzare il nulla osta, senza l’adozione di un autonomo provvedimento formale di revoca, tale effetto non integra un atto autonomamente lesivo nei confronti del lavoratore straniero.
  • Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza territoriale relativa al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere attrae anche quella sugli atti presupposti, quando questi siano contestati congiuntamente e non abbiano autonoma lesività.
  • La controversia relativa al diniego di visto adottato da un consolato italiano all’estero appartiene alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, quale giudice competente per gli atti di amministrazioni statali operanti all’estero e destinati a produrre effetti sull’intero territorio nazionale.
  • La competenza del TAR Lazio sul diniego consolare attrae la cognizione delle censure rivolte contro il nulla osta e contro gli effetti conseguenziali della sua mancata conferma, anche quando l’atto presupposto provenga da uno Sportello Unico per l’Immigrazione territorialmente riferibile a un diverso TAR.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e ripartoCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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