Ordinanza n. 635/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento, previa adozione della più idonea misura cautelare, del provvedimento prot. uscita n. 0148562 emanato da ANAC in data 28 novembre 2025 nel Fasc. n. 3794/2025, avente ad oggetto: “conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.” con pubblicazione dell’annotazione a carico della ricorrente dal 29 novembre 2025, con ogni atto presupposto, consequenziale e connesso tra i quali, in particolare, la segnalazione inviata dall’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario in data 22 settembre 2025, la nota della medesima ASST inviata ad ANAC in data 17 dicembre 2025 e la risposta di ANAC prot. Uscita n. 0155785 del 19 dicembre 2025 di non accoglimento della richiesta di riesame presentata da Itel Telecomunicazioni s.r.l. in data 10 dicembre 2025; nonché per la condanna dell’Autorità resistente alla cancellazione della conseguente annotazione nel Casellario informatico e, in ogni caso, per l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito mediante concessione o diniego della sospensione. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero dell'approfondimento della fase di merito e ha reputato adeguate le esigenze cautelari attraverso l'immediata fissazione dell'udienza pubblica del 9 giugno 2026 per la trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, con pubblicazione dell'annotazione a carico dell'impresa
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la segnalazione dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, una successiva nota della stessa amministrazione e il diniego ANAC di riesame. Ha inoltre chiesto la cancellazione dell'annotazione e l'adozione delle misure ritenute idonee a tutelare la propria posizione. L'ordinanza non riporta il dettaglio dei singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
La disposizione è indicata quale base normativa del procedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione sostanziale.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della fase cautelare; il TAR tutela le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza concedere né negare espressamente la sospensione.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può tutelare provvisoriamente le esigenze della parte mediante la fissazione immediata dell'udienza di merito, anziché pronunciarsi direttamente sulla sospensione dell'atto.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può costituire una misura idonea a tutelare le esigenze cautelari quando il giudice ritenga che la trattazione piena della controversia sia necessaria per valutare le censure proposte.
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