Sentenza n. 7154/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento del diritto ad ottenere gli emolumenti conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati nei propri confronti, a titolo di differenze retributive non percepite, nonché per il risarcimento del danno economico, patrimoniale e non, esistenziale, da perdita di chance lavorative, danno da mancata progressione di carriera, danno all’immagine e alla reputazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta e provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del militare, inclusa la rideterminazione della sanzione disciplinare, nonché il mancato pagamento delle differenze retributive conseguenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto agli emolumenti conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti, comprese le differenze retributive non percepite, nonché il risarcimento dei danni economici, patrimoniali e non patrimoniali, esistenziali, da perdita di chance lavorative, da mancata progressione di carriera e all'immagine e reputazione professionale. Le pretese traevano origine da iniziative disciplinari relative a fatti avvenuti a Metaponto alla fine di giugno 2016, compreso il decreto del 6 maggio 2021 con cui l'amministrazione aveva rideterminato la sanzione originaria di quattro mesi di sospensione dall'impiego, fissandola in un mese. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, dopo aver sentito le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di competenza territoriale, in ragione della sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, senza esaminare nel merito le pretese retributive e risarcitorie. Il Collegio ha applicato l'art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio. La controversia è stata ritenuta strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, poiché proposta contro l'amministrazione datrice di lavoro e relativa sia alle conseguenze economiche dei provvedimenti disciplinari sia ai danni asseritamente derivati dalle iniziative disciplinari. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, in analogia con l'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
La competenza territoriale inderogabile fondata sulla sede di servizio si applica alle controversie tra il dipendente e l'amministrazione datrice di lavoro aventi a oggetto pretese inerenti al rapporto di lavoro, purché il rapporto rientri nella giurisdizione amministrativa.
art. 15, comma 1, c.p.a.
Costituisce la base normativa per la dichiarazione della propria incompetenza territoriale da parte del giudice adito.
art. 15, comma 4, c.p.a.
È richiamato in via analogica quale riferimento per la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice competente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio relativa all'incompetenza territoriale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe con riferimento alla trattazione della causa.
Massime di principio
- La competenza territoriale inderogabile prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.a. per le controversie riguardanti pubblici dipendenti opera quando la controversia è instaurata tra il dipendente e l'amministrazione datrice di lavoro e riguarda pretese, di diritto o di interesse legittimo, inerenti al rapporto di lavoro.
- Rientrano nella regola della competenza del tribunale situato nella circoscrizione della sede di servizio anche le domande relative alle differenze retributive e al risarcimento dei danni asseritamente derivati da provvedimenti o iniziative disciplinari concernenti il rapporto di impiego.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile incompetenza territoriale, deve previamente sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; accertata l'incompetenza, può dichiararla con sentenza e indicare il giudice davanti al quale il ricorso può essere riassunto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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