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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7135/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il delitto di rapina. I motivi principali: 1) censura sulla sussistenza del reato e sulla valutazione del compendio probatorio; 2) contestazione dell'applicazione di un'aggravante (art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, relativo al danno a persona ultrasessantacinquenne) nel calcolo della pena base, nonostante il delitto fosse qualificato come rapina semplice; 3) doglianza per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) lamentata omissione di motivazione sul riconoscimento della continuazione con precedenti reati già giudicati, richiesto dalla difesa ma senza allegazione delle sentenze definitive a fondamento della domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In dettaglio: 1) primo motivo inammissibile perché la difesa si limitava a una mera rivisitazione delle prove e non ha indicato travisamenti probatori specifici, in presenza di doppia conforme delle decisioni di merito; 2) secondo motivo manifestamente infondato: l'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3, n. 3-quinquies (aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne) risultava espressamente contestata nell'imputazione; 3) terzo motivo manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato richiamando le numerose condanne pregresse e la gravità del fatto; 4) quarto motivo inammissibile per carenza di interesse e autosufficienza della deduzione: la difesa aveva chiesto il riconoscimento della continuazione ma non aveva prodotto le copie delle sentenze definitive necessarie in sede di cognizione, rendendo la richiesta manifestamente infondata. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in Cassazione ai soli aspetti necessari per la motivazione; il Collegio ha dato attuazione a tale limite nell'esposizione dei motivi

  • art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen.

    aver commesso il fatto in danno di "persona ultrasessantacinquenne"

    L'aggravante è applicabile se contestata in imputazione; nel caso di specie la circostanza era espressamente riportata nell'atto di accusa, giustificando il riferimento della Corte di appello

  • art. 186, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 186 disp. att. c.p.p. (norma citata come inapplicabile per analogia in fase di cognizione)

    La disposizione agevola l'allegazione in fase esecutiva ma non può essere estesa per analogia alla fase di cognizione: il ricorrente, in giudizio, ha l'onere di produrre copia delle sentenze definitive poste a fondamento di una domanda di continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa per le ammende

  • Principio giurisprudenziale sulla produzione delle sentenze per la continuazione

    Sez. 6, n. 19487 del 6/2/2018; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023 (cit.)

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede che, nella fase di cognizione, l'imputato che invoca la continuazione rispetto a reati già giudicati debba produrre le copie delle sentenze definitive comprovanti i fatti e la loro irrevocabilità; la sola indicazione degli estremi non è sufficiente

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme (sentenze del primo e del secondo grado concordanti), la Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del fatto probatorio; il ricorrente deve individuare specifici travisamenti probatori per prospettare una censura ammissibile
  • Se un'aggravante è rilevante per il calcolo della pena, essa deve essere contestata nell'imputazione: la Corte può tenerne conto se risulta chiaramente allegata nell'atto di accusa
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi concreti e motivi che possano rimuovere l'effetto delle precedenti condanne e della gravità del fatto; mere argomentazioni di merito senza nuovi elementi difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione
  • Per chiedere il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati il difensore ha l'onere di produrre in giudizio le copie delle sentenze definitive; la mancata allegazione determina l'autosufficienza della deduzione e può portare all'inammissibilità per carenza d'interesse
  • La mancata osservanza degli oneri probatori e processuali in sede di cognizione può rendere le doglianze manifestamente infondate e comportare la condanna alle spese e ad una somma per la Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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