Cassazione Civile, Ordinanza n. 28231/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di anticipazione bancaria regolato in conto corrente e accompagnato da mandato all'incasso con patto di compensazione. La società, dopo l'apertura del concordato preventivo, ha chiesto la restituzione delle somme incassate dalla banca dai terzi debitori, per complessivi euro 353.464,07, sostenendo che il credito della banca per le anticipazioni era sorto prima della domanda di concordato mentre il debito della banca verso la società, relativo agli incassi, era sorto dopo l'apertura della procedura; da ciò avrebbe dovuto derivare l'inoperatività della compensazione per effetto della cristallizzazione del passivo e del principio di par condicio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1703, 1713 e 1246 c.c. e delle norme fallimentari richiamate, sostenendo che la compensazione ex art. 56 l.f. richiede la preesistenza di entrambi i crediti all'apertura della procedura; 2) violazione del principio di cristallizzazione dei crediti e vizio di motivazione apparente, per avere la Corte d'appello aderito a precedenti giurisprudenziali senza autonoma motivazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella pretesa necessità di giustificare la deroga ai principi concorsuali; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite in presenza di un contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando la continuità dell'orientamento secondo cui, nel rapporto di anticipazione bancaria con mandato all'incasso e clausola che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse, opera una compensazione impropria fondata sull'unicità del rapporto negoziale e sul collegamento funzionale tra anticipo e incasso; in tale ipotesi non si applica il principio della cristallizzazione dei crediti né l'art. 56 l.f. come nella compensazione in senso stretto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo ma una critica in diritto alle ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ricordando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che la statuizione sulle spese a carico della parte soccombente non è sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1703 c.c.
richiamato nel primo motivo quale norma sul mandato; non è stata data un'interpretazione autonoma, poiché la Corte ha deciso sulla base del collegamento funzionale tra mandato all'incasso e anticipazione bancaria.
art. 1713 c.c.
richiamato nel primo motivo in relazione agli obblighi del mandatario; non è stato ritenuto decisivo perché la Corte ha qualificato l'operazione come rapporto unitario con patto di compensazione.
art. 1246 c.c.
richiamato nel primo motivo per la disciplina generale della compensazione; la Corte ha chiarito che non si trattava di compensazione in senso stretto ma di compensazione impropria.
art. 18 legge fall.
richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di autonoma applicazione nel ragionamento decisorio.
art. 44 legge fall.
richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di autonoma applicazione nel ragionamento decisorio.
art. 56 legge fall.
la Corte ha affermato che non trova applicazione quando i crediti derivano da un unico rapporto negoziale e opera la compensazione impropria; si applica invece alla compensazione in senso stretto, che richiede la preesistenza reciproca dei crediti.
art. 168 legge fall.
richiamato dalla ricorrente in tema di cristallizzazione del passivo e divieto di azioni esecutive individuali; la Corte ha escluso che impedisca l'incameramento delle somme in presenza di patto di compensazione e rapporto unitario.
art. 169 legge fall.
richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi.
art. 184 legge fall.
richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi.
art. 2704 c.c.
la Corte ha ritenuto che la questione della data certa non venisse in rilievo, poiché il liquidatore giudiziale non può essere considerato terzo rispetto al rapporto dedotto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione della sentenza di cui all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti di causa e della ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
la Corte ha valorizzato la possibilità di motivare succintamente mediante richiamo a precedenti conformi, quando la questione è puramente di diritto e i fatti non sono contestati.
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito motivazionale minimo della sentenza.
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
richiamato per il motivo di motivazione apparente; la censura è stata respinta perché la motivazione era sufficiente.
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
la Corte ha ribadito che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.
art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
richiamato per i requisiti di specificità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c.
richiamato per i requisiti di specificità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 92 c.p.c.
la Corte ha ribadito che la compensazione delle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- Nel rapporto di anticipazione bancaria regolato in conto corrente, quando la convenzione preveda un patto di compensazione o di incameramento delle somme riscosse, il credito della banca e il debito verso il cliente possono estinguersi per compensazione impropria anche se l'incasso dei crediti presso terzi avvenga dopo l'apertura della procedura concorsuale del correntista.
- La compensazione impropria, perché deriva da un unico rapporto negoziale e da un mero conto di dare e avere, non soggiace ai limiti propri della compensazione in senso tecnico e non è impedita dal principio di cristallizzazione dei crediti né dall'art. 56 l.f. nella stessa misura in cui lo sarebbe una compensazione tra rapporti autonomi.
- La distinzione decisiva è tra rapporti autonomi, per i quali opera la disciplina della compensazione in senso stretto, e operazioni collegate e unitarie, nelle quali le poste si elidono come risultato di una ricostruzione contabile del rapporto complessivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per censurare l'omessa valutazione di argomenti giuridici o per riproporre una doglianza di violazione di legge.
- La motivazione può essere ritenuta sufficiente anche quando il giudice d'appello richiami precedenti conformi, se la questione è di puro diritto e i fatti rilevanti non sono controversi.
- La scelta di compensare o meno le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
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