Sentenza del 22/01/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Bologna
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI Risoluzione contrattuale di precedente atto di donazione Tassazione risoluzione contrattuale in base natura degli effetti giuridici contratto- annotazione a margine e non successiva trascrizione della risoluzione- effetti contratto ex tunc e non traslativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della risoluzione consensuale di un precedente atto di donazione immobiliare tra padre e figlia. Il contribuente sosteneva che la risoluzione producesse effetti eliminativi e retroattivi (ex tunc), senza trasferimento di beni o costituzione di nuovi diritti reali, e che quindi le imposte ipotecaria e catastale dovessero essere applicate in misura fissa. L'Amministrazione riteneva invece applicabile la tassazione proporzionale. La qualificazione fiscale doveva essere effettuata considerando la natura degli effetti giuridici concretamente prodotti dall'accordo, non il solo fatto che esso riguardasse un immobile.
La decisione
La risoluzione consensuale è stata qualificata come atto con effetti eliminativi e non traslativi: essa rimuove retroattivamente gli effetti della precedente donazione e viene annotata a margine dell'atto originario, senza determinare una nuova trascrizione traslativa. Di conseguenza, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale. La decisione si fonda anche sul principio secondo cui la disciplina fiscale deve essere interpretata in funzione della natura degli effetti giuridici dell'atto, in coerenza con l'art. 20 del TUR.
Norme richiamate
Art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nell'ambito delle disposizioni processuali relative alla gestione della controversia tributaria e agli strumenti di definizione o reclamo, senza che dal testo fornito emerga una specifica applicazione sostanziale nella decisione.
Art. 28 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR)
Disciplina la tassazione della risoluzione del contratto. La risoluzione consensuale deve essere tassata in relazione agli effetti giuridici prodotti dall'atto, distinguendo gli effetti eliminativi da quelli traslativi.
Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR)
Impone di qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici che produce, anziché in base alla sola forma o denominazione utilizzata dalle parti.
Art. 2655 del Codice civile
Prevede l'annotazione a margine della trascrizione dell'atto originario per gli atti o provvedimenti che incidono sulla sua efficacia. La risoluzione consensuale della donazione viene quindi annotata, anziché determinare una nuova trascrizione con effetti traslativi.
Art. 8, lettera E, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Richiamata per il regime impositivo degli atti di risoluzione. La disposizione non individua autonomamente ogni specifica imposta applicabile, ma fornisce il criterio da coordinare con la natura degli effetti dell'atto.
Sentenza della Corte costituzionale n. 98/2014
Richiamata quale precedente interpretativo in materia di qualificazione degli atti e di rilevanza degli effetti giuridici ai fini dell'imposizione.
Massime di principio
- Quando un accordo risolve consensualmente un contratto precedente, la tassazione deve dipendere dagli effetti giuridici effettivamente prodotti: se l'atto elimina retroattivamente il precedente contratto senza trasferire nuovamente il bene, prevale il regime degli effetti eliminativi e non quello degli atti traslativi.
- La risoluzione di una donazione immobiliare, se produce effetti ex tunc ed è soggetta ad annotazione a margine della trascrizione originaria, non equivale necessariamente a una nuova vendita o a un nuovo trasferimento immobiliare.
- In assenza di un nuovo trasferimento o della costituzione di nuovi diritti reali, le imposte ipotecaria e catastale possono essere dovute in misura fissa, anziché proporzionale, purché la struttura concreta dell'atto confermi l'assenza di effetti traslativi.
- La denominazione attribuita dalle parti non è decisiva: occorre esaminare contenuto, causa, effetti civilistici, modalità di pubblicità immobiliare e risultato economico-giuridico dell'operazione.
- La qualificazione fiscale deve essere verificata caso per caso, soprattutto quando la risoluzione non è meramente eliminativa ma comporta restituzioni, nuovi trasferimenti, conguagli o costituzione di diritti reali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 29 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →