Cassazione Penale, Sentenza n. 32886/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a contestare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 20/03/2025 che aveva accolto l'istanza di semilibertà ma rigettava l'affidamento in prova al servizio sociale per mancata individuazione di domicilio idoneo e per ritenuta eccessiva lassità della misura rispetto alle condizioni del detenuto. Con l'opposizione (proposta per mezzo del difensore) si lamentava la valutazione di inidoneità del domicilio e si chiedevano ulteriori accertamenti da parte della polizia giudiziaria. L'atto era però redatto come opposizione e i motivi sollevati attenevano al merito della decisione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'impugnazione, pur correttamente qualificata come ricorso, era stata formulata come opposizione e denunciava vizi di merito non rientranti nelle categorie di cui all'art. 606 c.p.p.; per analogia con i casi di conversione non ammessa, la Corte ha ritenuto inammissibile il rimedio perché i motivi erano meramente meritorî e non deducevano violazioni di legge rilevabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
La norma delimita i motivi ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi esposti attengono al merito e non rientrano nelle categorie previste dall'art. 606, dunque il controllo di legittimità non può essere esercitato su tali censure.
Sentenza Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023 (Verrucci), Rv. 285634 - 01
Principio giurisprudenziale secondo cui un'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'atto risulti che la parte abbia intenzionalmente interposto il rimedio non consentito; principio richiamato per confermare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Verificare sempre il corretto rimedio processuale: se si impugnano questioni di merito contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, non presentare i motivi come ricorso per cassazione se la legge richiede un diverso mezzo; l'uso intenzionale del rimedio sbagliato può determinare l'inammissibilità.
- In cassazione è necessario formulare censure tra quelle tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p. (violazione di norme sostanziali o processuali, vizio di motivazione in termini di legge, ecc.); questioni valutative di merito non sono sindacabili in questa sede.
- Se il problema è probatorio o di fatto (es. inesistenza o idoneità del domicilio), perseguire le verifiche e le impugnazioni nelle sedi che consentono il riesame del merito o la produzione di prove (eventuale opposizione/appello o istanze al Tribunale competente), anziché limitarsi a un ricorso per cassazione.
- Se si propone un mezzo errato ma si intenda la conversione in altro rimedio, assicurarsi che i motivi dedotti rientrino nelle categorie ammissibili per la conversione; altrimenti la Corte può dichiarare l'impugnazione inammissibile.
- Quando si contesta un rigetto motivato su pericolo di eccessiva lassità della misura (o simili valutazioni personali), prevedere e documentare elementi fattuali concreti (proposte di programma, idoneità del domicilio, garanzie) nelle sedi di merito per evitare che la censura risulti inescusabilmente meramente valutativa.
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