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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2478 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella Tarsu relativa all'anno 2009, sostenendo di aver dimostrato, tramite contratto, bolle di accompagnamento e perizia asseverata, che alcuni locali erano destinati a magazzino e stoccaggio e che i rifiuti speciali venivano smaltiti separatamente. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 e del regolamento comunale, ritenendo assolto l'onere probatorio. Con il secondo motivo ha invocato il principio del ne bis in idem e il giudicato esterno, affermando che la stessa documentazione era stata ritenuta sufficiente per le annualità 2008 e 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, contestava in realtà la valutazione di merito della documentazione, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. La CTR aveva ritenuto non provata né la comunicazione obbligatoria al Comune relativa ai locali e alle attività svolte, né la provenienza dei rifiuti speciali indicati nelle fatture. Il secondo motivo è stato respinto per difetto di autosufficienza e per l'assenza di prova delle sentenze invocate come giudicato esterno. Inoltre, le fatture relative ad annualità diverse non costituiscono elementi permanenti idonei a vincolare automaticamente gli anni successivi. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva. La società ricorrente è stata assoggettata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62

    La disposizione disciplina la debenza della tassa per l'occupazione o detenzione di locali e aree produttivi di rifiuti. Nel caso concreto, la società doveva dimostrare adeguatamente i presupposti per l'esclusione o riduzione della Tarsu relativamente ai locali e ai rifiuti speciali.

  • Art. 3, comma 5, del regolamento Tarsu del Comune di Solofra

    La norma regolamentare richiede la comunicazione al Comune dei locali e delle attività svolte, così da consentire la verifica dell'oggettività delle dichiarazioni del contribuente.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    Dopo la riforma, la valutazione delle prove e la sufficienza della motivazione non possono essere contestate in cassazione come semplice errore di merito. È necessario indicare l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo discusso tra le parti.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, ord. n. 11440/2016

    Il giudicato relativo a un periodo d'imposta può produrre effetti su altri periodi soltanto per elementi costitutivi dotati di carattere permanente e condizionante; non si estende automaticamente a fatti specifici e variabili da un'annualità all'altra.

  • Cass. civ., Sez. 6-5, n. 11365/2015

    Il giudicato esterno deve essere provato e documentato; in determinate condizioni può essere rilevato anche in cassazione se formatosi dopo la notifica del ricorso, ma la parte deve comunque dimostrarne l'esistenza e il contenuto.

Massime di principio

  • In materia Tarsu, chi chiede l'esclusione o la riduzione della tassa per locali improduttivi di rifiuti urbani o per produzione di rifiuti speciali deve fornire una prova puntuale, documentata e riferita ai singoli locali, alle attività svolte e ai rifiuti concretamente prodotti.
  • La comunicazione preventiva o obbligatoria al Comune prevista dal regolamento locale può essere essenziale per rendere verificabili le dichiarazioni del contribuente; la sola produzione di contratti, fatture o perizie potrebbe non essere sufficiente.
  • La valutazione dell'idoneità delle prove è normalmente una questione di merito riservata ai giudici di primo e secondo grado. In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove semplicemente denunciando la violazione di legge.
  • Il giudicato formatosi su un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi o precedenti. Occorre dimostrare che riguarda lo stesso fatto permanente, il medesimo quadro normativo e gli stessi elementi costitutivi della pretesa tributaria.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve produrre o indicare in modo autosufficiente le relative sentenze e dimostrare la loro definitività, nonché la concreta identità degli elementi rilevanti.
  • Per contestare efficacemente una decisione in cassazione è necessario formulare il motivo secondo il vizio processuale corretto e indicare uno specifico fatto decisivo omesso, invece di limitarsi a criticare la sufficienza o la valutazione della documentazione.

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