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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 1025/2024, pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, in data 12/07/2024, notificata in data 15/07/2024 e passata in giudicato in data 21/08/2024;

Giustizia amministrativa202500002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione lavoro, che aveva condannato l’I.N.P.S. al pagamento di somme a titolo di integrazione del T.F.R.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1025/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione lavoro, notificata all’I.N.P.S. il 15 luglio 2024 e passata in giudicato il 21 agosto 2024. Deducevano l’infruttuosità dei solleciti di pagamento e l’inadempimento dell’Istituto rispetto alle somme liquidate in favore di ciascuno. L’I.N.P.S. ha sostenuto di avere riliquidato e pagato, o di dover pagare secondo la disciplina della rateizzazione del T.F.R. prevista dall’art. 12, comma 7, l. n. 122/2010, le somme dovute. I ricorrenti hanno inizialmente insistito per il pagamento delle somme residue, contestando che la normativa sulla tempistica ordinaria del T.F.R. potesse differire l’esecuzione del giudicato; successivamente hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere o il venir meno dell’interesse alla decisione per tutte le posizioni. Il giudice ha rilevato che il giudicato vincola l’I.N.P.S. anche quanto alle statuizioni di condanna e copre il dedotto e il deducibile: fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio di merito e non possono essere fatti valere per differire l’esecuzione in sede di ottemperanza, salvo fatti successivi alla formazione del giudicato. Ha poi esaminato individualmente le posizioni creditorie: per Suraci il pagamento integrale era avvenuto prima della proposizione del ricorso; per Sanfilippo e Russo il pagamento era intervenuto nelle more del giudizio; per Santamaria il pagamento integrale non risultava ancora provato, benché l’I.N.P.S. avesse dichiarato di volerlo effettuare nel febbraio 2026; per Forte il pagamento dedotto era anteriore al giudicato, ma la ricorrente aveva dichiarato il proprio disinteresse alla decisione; per Familiari il pagamento era stato documentato nelle more, con una residua discrepanza rispetto all’importo indicato nel giudicato, ma il ricorrente aveva dichiarato la cessazione dell’interesse.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile limitatamente alla posizione di Iole Suraci, poiché l’integrale pagamento era avvenuto il 29 agosto 2024, prima della proposizione del ricorso, e non era stato specificamente contestato. È stata dichiarata cessata la materia del contendere per le posizioni di Concetta Sanfilippo e Carmela Maria Russo, poiché i pagamenti integrali, in misura anche superiore a quella stabilita dal giudicato, erano intervenuti nelle more del giudizio. Quanto a Vincenzo Santamaria, Giovanna Forte e Alessandro Familiari, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione delle dichiarazioni rese dai ricorrenti, pur rilevando che per Santamaria non risultava ancora provato l’integrale pagamento e che il differimento al febbraio 2026, fondato sulla disciplina ordinaria di rateizzazione del T.F.R., sarebbe stato contrario al giudicato. Il TAR ha precisato che l’I.N.P.S. doveva eseguire senza indugio le statuizioni di condanna e non poteva opporre in ottemperanza la tempistica prevista dall’art. 12, comma 7, l. n. 122/2010 per i pagamenti del T.F.R., trattandosi di questione deducibile nel giudizio di merito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha esaminato l’adempimento del giudicato e gli effetti dei pagamenti intervenuti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 12, comma 7, l. n. 122/2010

    La disciplina della tempistica e della rateizzazione del pagamento del T.F.R. non può essere invocata in sede di ottemperanza per differire l’esecuzione di una condanna già coperta da giudicato; la relativa questione avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice richiama il principio di non contestazione applicato dal giudice del lavoro nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudicato di condanna vincola l’amministrazione all’adempimento pieno e senza indugio delle statuizioni rese; l’amministrazione non può opporre, per differire o ridurre l’esecuzione, fatti impeditivi, estintivi o modificativi che avrebbe potuto dedurre nel giudizio di merito e che non siano stati accertati in quella sede.
  • In sede di ottemperanza possono assumere rilievo soltanto i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto o del credito verificatisi successivamente alla formazione del giudicato, ferma la necessità di provarne l’effettiva incidenza sull’obbligo di esecuzione.
  • La disciplina legislativa ordinaria sulla rateizzazione o sulla tempistica dei pagamenti dovuti dall’amministrazione non consente di differire l’adempimento di una specifica condanna giudiziale già passata in giudicato, se tale disciplina avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione.
  • Quando il pagamento integrale del credito è intervenuto prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, la relativa domanda è inammissibile per carenza originaria dell’interesse alla tutela; quando il pagamento interviene nel corso del giudizio, la domanda può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse o può cessare la materia del contendere, in relazione alla concreta posizione processuale e alle dichiarazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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