Sentenza del 18/07/2019 n. 19337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo quattro profili: l'erronea esclusione della pertinenzialità dei terreni rispetto all'abitazione; l'erronea determinazione del loro valore venale mediante un criterio basato sull'ipotetica edificazione; l'illegittima applicazione di sanzioni e interessi; e l'omessa pronuncia su alcune particelle comprese negli avvisi di accertamento. Quanto alla pertinenzialità, sosteneva che i terreni fossero interclusi e stabilmente utilizzati come giardino e orto, senza che fossero decisive la mancata graffatura catastale, l'edificabilità o l'omessa dichiarazione preventiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo preclusa la possibilità di far valere in giudizio la pertinenzialità poiché il contribuente non aveva indicato tale vincolo nella dichiarazione ICI. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che la Commissione regionale avrebbe dovuto verificare concretamente la correttezza del valore venale attribuito dal Comune, confrontandolo con le perizie del contribuente e con il prezzo di una vendita comparabile effettuata dallo stesso Comune. Ha accolto anche il quarto motivo, perché la sentenza regionale non aveva esaminato tutte le particelle oggetto degli accertamenti. Il terzo motivo, relativo a sanzioni e interessi, è stato dichiarato assorbito e potrà essere riproposto davanti al giudice del rinvio. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 817 del Codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenzialità richiede una destinazione durevole, concreta ed effettiva del bene al servizio o all'ornamento di un altro bene. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assorbente la mancata dichiarazione del vincolo ai fini ICI, senza dover riesaminare i requisiti fattuali.
Art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504 del 1992
Il regime agevolativo o di esclusione dall'ICI previsto per le pertinenze è derogatorio rispetto alla regola generale di imposizione e deve essere portato a conoscenza del Comune mediante dichiarazione iniziale o dichiarazione di variazione.
Art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992
La base imponibile delle aree edificabili deve essere determinata sulla base del loro valore venale in comune commercio, considerando gli elementi concretamente rilevanti e verificando la coerenza della stima dell'amministrazione con eventuali dati comparativi e perizie di parte.
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, del Codice di procedura civile
La norma consente di ricorrere per cassazione denunciando, tra l'altro, violazioni o false applicazioni di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento, come l'omessa pronuncia su una parte della domanda.
Massime di principio
- Chi intende qualificare un'area come pertinenza ai fini ICI o di analoghe imposte immobiliari deve dichiarare tempestivamente il vincolo al Comune; in mancanza, non può normalmente introdurre per la prima volta la pertinenzialità soltanto durante il contenzioso.
- La mancata graffatura catastale o l'autonoma rendita non sono necessariamente decisive da sole, ma la mancata dichiarazione fiscale del vincolo può essere sufficiente a impedire il riconoscimento dell'esenzione o dell'esclusione.
- Quando il Comune determina il valore imponibile di un'area edificabile, la stima deve essere verificabile e coerente con il valore venale effettivo, tenendo conto di perizie, vendite comparabili, caratteristiche urbanistiche e condizioni concrete del terreno.
- Il giudice tributario deve pronunciarsi su tutte le particelle e su tutti i profili oggetto di contestazione; l'omessa decisione su una parte degli immobili comporta un vizio della sentenza.
- L'accoglimento della contestazione sulla base imponibile può rendere temporaneamente assorbite le questioni relative a sanzioni e interessi, che potranno essere esaminate dal giudice del rinvio dopo la nuova determinazione della pretesa fiscale.
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