Cassazione Penale, Ordinanza n. 04463/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità per ricettazione e per la violazione dell'art. 75 del D.Lgs. 159/2011. Con il primo motivo lamentava la mancata riqualificazione del fatto come incauto acquisto, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse la ricettazione. Con un ulteriore motivo censurava il mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito, che aveva reputato inverosimile e priva di riscontri la versione fornita dall'imputato sul possesso/acquisto del ciclomotore Piaggio e aveva valorizzato anche la mancata giustificazione del possesso di un secondo ciclomotore Malaguti, anch'esso di provenienza furtiva. Quanto alla recidiva, la censura è stata dichiarata preclusa perché il relativo profilo non era stato devoluto in appello.
Norme richiamate
art. 75 D.Lgs. 159/2011
La sentenza richiama la violazione contestata in primo grado, senza soffermarsi sul contenuto della norma oltre a indicarla come uno dei titoli di responsabilità confermati in appello.
art. 616 c.p.p.
È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la doglianza è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione della condotta da ricettazione a incauto acquisto deve misurarsi con la valutazione di fatto sulla credibilità della giustificazione dell'imputato e sui riscontri disponibili; se la spiegazione dell'origine lecita del bene è ritenuta inverosimile e non corroborata, la censura non può essere meramente assertiva.
- Questioni non devolute con l'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: la mancata devoluzione del tema della recidiva preclude il controllo di legittimità su tale profilo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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