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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40363/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta contributiva dell'INPS relativa ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da un soggetto che, secondo i giudici di merito, era tenuto all'iscrizione alla gestione. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS ritenendo sì sussistente l'obbligo contributivo, ma prescritti i crediti, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine ordinario di versamento al 16 giugno 2010 e ritenendo tardivo l'avviso di pagamento notificato il 30 giugno 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare il differimento al 6 luglio 2010 del termine di versamento previsto per i soggetti interessati dal D.P.C.M. citato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre riconosciuto efficacia normativa al D.P.C.M. 10 giugno 2010, che per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati differiva il termine di versamento al 6 luglio 2010. Poiché la richiesta dell'INPS era stata notificata il 30 giugno 2015, il termine quinquennale non risultava ancora maturato. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni ulteriori assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte chiarisce che la decorrenza della prescrizione va collegata alla scadenza del termine di versamento del contributo

  • art. 2941 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    fonte dell'obbligo contributivo alla Gestione separata

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    stabilisce il collegamento tra i termini di versamento dei contributi e quelli previsti per il pagamento delle somme dovute sulla base della dichiarazione dei redditi

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    richiamato quale disciplina dei termini di versamento

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"

    ha natura regolamentare/ normativa attuativa e, per i contribuenti che vi rientrano, differisce al 6 luglio 2010 il termine di versamento originariamente fissato al 16 giugno 2010

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    individua il dies a quo della prescrizione contributiva nel giorno di scadenza del versamento

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di versamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto obbligato.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, eventuali norme regolamentari attuative che differiscano il termine di pagamento incidono anche sul dies a quo del termine prescrizionale.
  • La questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione o del suo dies a quo è una quaestio iuris, che il giudice può e deve risolvere indipendentemente dalle sole allegazioni di parte quando i dati rilevanti risultino dagli atti o dalla sentenza impugnata.
  • I D.P.C.M. emanati in attuazione di una delega legislativa e con funzione attuativa o integrativa della legge possono assumere natura regolamentare e quindi valere come fonte normativa rilevante anche ai fini del calcolo dei termini prescrizionali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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