Sentenza n. 2012/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 627/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente per il servizio prestato con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020 e condannato il Ministero al pagamento di € 1.140,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 627 del 31 ottobre 2024, passata in giudicato l’11 aprile 2025. La decisione aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il servizio non di ruolo prestato nell’anno scolastico 2019/2020 e condannato il Ministero a pagare € 1.140,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo. Dedotta la mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile: la sentenza esecutiva era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 31 ottobre 2024, erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo era passato in giudicato. Il TAR ha accolto la domanda e ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, escludendo dalla presente esecuzione la condanna alle spese pronunciata nel giudizio del lavoro perché estranea alla domanda di ottemperanza. Ha disposto che, in caso di persistente inottemperanza, intervenga il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, quale commissario ad acta, entro un ulteriore termine di 60 giorni e con facoltà di delega. In ragione del ritardo nel pagamento, ha inoltre applicato la penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00, oltre rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il ritardo nell’esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme giustifica la penalità di mora; nel caso concreto essa decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ha consentito di proporre il ricorso per ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 475 c.p.c.
la sentenza ottemperanda n. 627 del 31 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 31 ottobre 2024;
La sentenza munita dell’attestazione di conformità è stata notificata all’amministrazione come titolo esecutivo, elemento considerato dal TAR ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Per l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza contro un’amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso inutilmente; il titolo deve inoltre essere passato in giudicato quando ciò risulti necessario secondo la fattispecie.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme e l’amministrazione è rimasta in ritardo nell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone la decorrenza dalla comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza e commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la domanda esecutiva è circoscritta alle statuizioni comprese nel petitum: la condanna alle spese pronunciata nel giudizio che ha formato il titolo può essere esclusa dall’esecuzione quando esuli dalla domanda di ottemperanza.
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