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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 328 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Unicità del tributo dovuto su due atti ove si trasferiscono due diversi diritti sul medesimo bene - Prevalenza della tipologia del bene in oggetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento tributario di due atti relativi al medesimo complesso: un contratto di affitto di terreni agricoli contenenti un impianto fotovoltaico con fabbricato di gestione e, successivamente, un atto che trasformava il rapporto trasferendo il diritto reale di superficie. Sebbene i due atti avessero contenuti giuridici differenti — rapporto obbligatorio nel primo caso e diritto reale nel secondo — il secondo atto determinava sostanzialmente la risoluzione anticipata del precedente contratto di locazione. Inoltre, la reale prevalenza economico-giuridica dell’operazione riguardava il complesso immobiliare costituito dall’impianto fotovoltaico e dal fabbricato, più che i soli terreni agricoli.

La decisione

È stata riconosciuta la legittimità dell’istanza di rimborso dell’imposta versata per il secondo atto. Il secondo rogito, infatti, è stato considerato collegato alla risoluzione anticipata del contratto di locazione precedente; per tale risoluzione l’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 esclude il pagamento dell’imposta di registro. Di conseguenza, il contribuente aveva diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato per la registrazione del secondo atto.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 3, D.P.R. n. 131/1986

    eventuale imposta dovuta per la risoluzione del contratto

    La risoluzione anticipata del contratto di locazione, quando ricade nella fattispecie prevista dalla norma, non comporta il pagamento dell’imposta di registro; pertanto, l’imposta versata per il relativo atto può essere rimborsata.

Massime di principio

  • Quando due atti riguardano il medesimo bene e il secondo sostituisce o risolve anticipatamente il primo, occorre verificare se vi sia un’autonoma nuova operazione imponibile oppure una mera trasformazione o cessazione del rapporto precedente.
  • La diversa qualificazione giuridica degli atti — rapporto obbligatorio da un lato e diritto reale dall’altro — non è da sola sufficiente a giustificare una doppia imposizione: deve essere valutata la funzione economica complessiva dell’operazione.
  • In caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione rientrante nell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, l’imposta di registro non è dovuta; se è stata pagata, può essere richiesto il rimborso.
  • Per individuare il corretto regime fiscale può assumere prevalenza la natura del bene o del complesso immobiliare effettivamente oggetto dell’operazione, anziché la mera descrizione formale dei singoli terreni o atti.
  • La previsione del secondo atto in una clausola del primo contratto è un elemento utile per accertare il collegamento negoziale, ma non determina automaticamente l’unicità dell’imposta: occorre analizzare gli effetti giuridici ed economici concreti.

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