Ordinanza n. 298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00603/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito della controversia relativa a una procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro atti dell'Amministrazione della Difesa, in relazione a una procedura di gara e alla nuova procedura disposta dall'Amministrazione. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte agli atti di gara; risulta tuttavia che l'appellante invocava la tutela cautelare e lamentava un pregiudizio imminente e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente il rigetto della tutela già pronunciato dal TAR. La Sezione ha ritenuto insussistente il pregiudizio imminente e irreparabile, valorizzando la concreta possibilità per l'appellante di partecipare alla nuova procedura di gara disposta dall'Amministrazione. In assenza del periculum in mora, la domanda cautelare è stata rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere negata quando non risulti un pregiudizio imminente e irreparabile, anche se l'interessato deduce l'illegittimità dell'azione amministrativa.
- La concreta possibilità di partecipare a una nuova procedura di gara disposta dall'amministrazione può escludere il periculum in mora, quando tale possibilità renda non imminente o non irreparabile il pregiudizio allegato dall'operatore economico.
- Nell'appello cautelare, l'assenza del requisito del pregiudizio imminente e irreparabile è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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