Cassazione Penale, Sentenza n. 15823/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione/erronea applicazione degli artt. 624 e 625 n.7 c.p., nonché in riferimento agli artt. 69 e 133 c.p., censurando la determinazione della pena e la motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale. Si sostiene che la Corte di appello abbia errato nel ritenere equivalenti le attenuanti generiche e l'aggravante contestata sulla base della dichiarazione del proprietario che l'auto fosse regolarmente chiusa, mentre la versione difensiva sostiene che l'autovettura fu rinvenuta aperta con le chiavi inserite e che vi sarebbe stato un uso momentaneo dell'auto, incidendo sull'elemento soggettivo e sull'esistenza della circostanza aggravante.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha motivato l'inammissibilità affermando che la censura si fonda su questioni non devolute al giudice di appello (introduzione per la prima volta di un profilo fattuale e valutativo relativo all'apertura dell'auto e alle chiavi), e per mancato confronto specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che non ha rilevato elementi positivi tali da far prevalere le attenuanti sulle aggravanti e sulla recidiva, valorizzando la reiterazione di precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul delitto di furto; la sentenza impugnata ha dichiarato il ricorrente responsabile di furto ai sensi di questa disposizione.
art. 625 n.7 cod. pen.
Aggravante prevista dall'art. 625 (circostanze aggravanti del furto) valutata nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; il ricorrente contestava l'esistenza della circostanza (es. esposizione alla pubblica fede), ma la Cassazione ha ritenuto la questione non devoluta.
art. 69 cod. pen.
Riguarda la determinazione della pena comune; richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di determinazione della pena e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
art. 133 cod. pen.
Disposizione sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo delle circostanze; invocata dal ricorrente nel censurare la determinazione della pena.
artt. 606, comma 3; 609, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Norme processuali che delimitano la cognizione della Corte di cassazione e prescrivono che la Corte di legittimità esamini solo i motivi consentiti e che siano stati previamente sottoposti al giudice di appello; utilizzate per dichiarare inammissibile il ricorso per questioni non devolute.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Disposizioni che impongono il contenuto minimo e la specificità dei motivi di impugnazione; richiamate per evidenziare la mancanza di critica argomentata e il mancato confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Norma transitoria richiamata come non applicabile a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Principio richiamato in tema di condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quantificato la somma equa.
Massime di principio
- In cassazione non si possono introdurre questioni di fatto o valutazioni probatorie nuove che non siano state previamente devolute al giudice di appello; tali profili risultano inammissibili se sollevati per la prima volta davanti alla Corte di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale al giudizio impugnato: occorre indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni censura e confrontarsi direttamente con le motivazioni del provvedimento impugnato.
- Le questioni relative alla determinazione della pena e al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti richiedono che siano dimostrati vizi di diritto o lacune motivazionali evidenti; il mero dissenso sulla valutazione del merito non è sufficiente.
- Quando la controversia verte su circostanze fattuali (es. stato dell'autovettura, presenza delle chiavi), tali elementi devono essere tempestivamente e specificamente dedotti e discussi nei precedenti gradi di giudizio per poter poi essere esaminati dalla Cassazione.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se il ricorso è inammissibile, salvo che non emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; l'ammontare è rimesso a valutazione equitativa del giudice.
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