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Circolare

Circolare numero 1 del 04-01-2017

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la sospensione dei termini di pagamento delle rate di onere per ricongiunzione, riscatto, rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/62, in favore dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. Analoghe istruzioni sono state già fornite con messaggio n.4974/2016 con riferimento ai soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della sospensione dei termini prevista dalla legge n. 229/2016 per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, con estensione agli adempimenti e versamenti contributivi, ai premi assicurativi e alle rate di riscatto, rendita e ricongiunzione. Vengono distinti i casi generali da quelli dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, per i quali il beneficio spetta solo ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità dell’immobile o dell’attività. La circolare disciplina anche le modalità operative di inserimento delle pratiche nel cruscotto “pratiche sisma”, le conseguenze sulla decadenza e la gestione delle trattenute su pensione o stipendio.

Sospensione termini per contributi e pratiche di riscatto/ricongiunzione nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016

Sospensione dei termini per i soggetti colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016

La circolare fornisce istruzioni applicative in materia di sospensione dei termini per adempimenti e versamenti connessi agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, in attuazione della legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del D.L. n. 189/2016. Il documento integra le indicazioni già rese per il sisma del 24 agosto 2016 e disciplina sia i profili normativi sia le modalità operative di gestione delle pratiche di riscatto, rendita e ricongiunzione.

Quadro normativo e ambito territoriale

La legge n. 229/2016 ha previsto, per i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 indicati nell’allegato 2, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione opera per le scadenze comprese tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.

La circolare richiama inoltre il messaggio n. 4974/2016, già riferito ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, e precisa che il nuovo intervento riguarda analogamente i Comuni elencati nella legge per gli eventi del 26 e 30 ottobre 2016.

Soggetti interessati e condizioni particolari

Il beneficio spetta ai soggetti che, alla data del 26 ottobre 2016, erano residenti nei Comuni colpiti dal sisma compresi nell’allegato richiamato dalla circolare.

Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione è riconosciuta soltanto ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve essere trasmessa agli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.

Oggetto della sospensione

La sospensione non riguarda soltanto i contributi e i premi assicurativi, ma si estende anche alle rate degli oneri per:

  • riscatti;
  • rendite;
  • ricongiunzione, comprendendo sia la prima rata sia le rate successive.

La circolare precisa che il periodo di sospensione è neutro ai fini del pagamento. Dal 1° ottobre 2017 gli interessati rientrano nei termini, conservando il diritto alle condizioni originarie del piano di ammortamento.

Gestione delle pratiche e cruscotto "pratiche sisma"

Per gli iscritti alle gestioni private è stato reso disponibile il cruscotto "pratiche sisma" nell’ambiente Intranet, all’interno dell’applicazione dedicata a Assicurato Pensionato – Riscatti e Ricongiunzioni – Gestione evidenze prima emissione bollettini.

La circolare prevede che le pratiche di riscatto, rendita e ricongiunzione riferite ai soggetti residenti nei Comuni interessati, con piani di ammortamento che comprendano in tutto o in parte il periodo 26 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, siano individuate centralmente ed estratte nel cruscotto. Gli operatori di sede possono comunque inserire autonomamente altre pratiche di assicurati residenti nei Comuni colpiti, ad esempio pratiche precedentemente poste in rinuncia e che debbano essere riaperte.

Per i soggetti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, l’inserimento nel cruscotto avviene da parte degli operatori di sede soltanto su domanda dei soggetti danneggiati e previa presentazione della dichiarazione di inagibilità.

Effetti sul piano di ammortamento e sulla decadenza

L’inserimento nel cruscotto consente di trattare come neutro il periodo di sospensione. Di conseguenza, il mancato o ritardato versamento delle rate nel periodo interessato non rileva ai fini della decadenza e non viene segnalato come anomalia sul sistema "GP pagato".

Restano escluse dalla sospensione le pratiche per le quali la decadenza si sia già verificata alla data del 26 ottobre 2016, che devono essere trattate secondo le ordinarie disposizioni.

Pratiche non ancora definite e differimento della notifica

Per le pratiche non ancora definite con la spedizione del provvedimento di accoglimento, le sedi devono contattare con urgenza gli interessati per informarli della possibilità di posticipare la notifica alla fine del periodo di sospensione.

Se l’interessato richiede il differimento, la pratica deve essere mantenuta in apposita evidenza e lavorata al termine del periodo di sospensione. Se invece non intende avvalersi di tale facoltà, la sede procede normalmente alla notifica del provvedimento. Anche tali pratiche devono essere inserite nel cruscotto.

Rate trattenute sulla pensione

Per le pratiche con onere trattenuto direttamente sulla pensione, gli interessati possono presentare apposita istanza per avvalersi della sospensione. In tal caso, nel periodo di sospensione non viene effettuata la trattenuta a titolo di riscatto o ricongiunzione; la trattenuta viene poi ripristinata dal rateo di pensione di ottobre 2017, mantenendo invariato il piano di ammortamento originario.

A seguito dell’istanza, gli operatori devono registrare la pratica nel cruscotto e attivare gli adempimenti necessari alla sospensione della trattenuta.

Estensione ai dipendenti pubblici

Il beneficio è esteso anche agli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici. Quando l’onere è trattenuto dall’Amministrazione datrice di lavoro mediante ritenute mensili sullo stipendio, gli interessati devono chiedere la sospensione direttamente all’Amministrazione, che ne darà comunicazione all’Istituto.

Nei casi di pagamento diretto tramite modello F24 o di trattenuta sulla pensione, l’istanza di sospensione va invece presentata alla sede INPS competente.

Istruzioni operative per l’accesso all’applicazione

L’allegato tecnico indica il percorso di accesso all’applicazione dedicata in GP Pagato: Assicurato pensionato – Riscatti e Ricongiunzioni – Gestione evidenze prima emissione bollettini. Al primo accesso l’operatore deve richiedere l’abilitazione mediante il form disponibile nel menù Procedure – Servizi Portale Applicazioni – Email abilitazione.

Dopo la risposta degli amministratori, l’accesso avviene tramite:

  • PROCEDURE > Riscatti e Ricongiunzioni;
  • APPLICAZIONI > Pratiche Sisma;
  • SISMA funzione di Acquisizione Pratiche;
  • funzione di Elenco Pratiche.

Inseriti i dati identificativi della pratica, il sistema mostra i dati anagrafici dell’assicurato e gli estremi della domanda. La procedura verifica il Comune di residenza, individua il periodo corretto di sospensione in base al sisma di riferimento e consente l’inserimento solo delle domande in stato Notifica/Pagamento, con codici esito N, P o H. Con il comando "Conferma" la pratica viene memorizzata negli archivi centrali.

Punti principali

Normativa e ambito territoriale

La legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, ha previsto la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, elencati nell’allegato 2. Il provvedimento conferma quanto già disposto per il sisma del 24 agosto 2016 e fornisce istruzioni analoghe per la nuova platea di Comuni.

Durata e oggetto della sospensione

La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Il beneficio si applica anche alle rate di onere per riscatti, rendite e ricongiunzione, comprese prima rata e rate successive.

Soggetti beneficiari e limiti specifici

Il beneficio spetta ai soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 erano residenti nei Comuni colpiti. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del DPR n. 445/2000, con trasmissione della dichiarazione agli uffici competenti di Agenzia delle entrate e INPS.

Effetti della sospensione e decadenza

Il periodo di sospensione è neutro ai fini del pagamento: il mancato o ritardato versamento delle rate nel periodo interessato non rileva ai fini della decadenza e non viene evidenziato in rosso sul sistema "GP pagato". Dal 1° ottobre 2017 gli interessati sono riammessi ai termini, conservando le condizioni originarie del piano di ammortamento. Sono escluse dal beneficio le pratiche per le quali la decadenza si sia già verificata alla data del 26 ottobre 2016.

Gestione operativa delle pratiche di riscatto/rendita/ricongiunzione

Per le gestioni private è disponibile il cruscotto "pratiche sisma" nell’area Intranet/GP Pagato. Le pratiche riferite ai soggetti interessati e i cui piani di ammortamento ricadano, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione sono individuate e caricate centralmente; le sedi possono inserire anche altre pratiche manualmente, ad esempio quelle già poste in rinuncia e da riaprire. Per i soggetti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l’inserimento avviene solo su domanda e previa presentazione della dichiarazione di inagibilità.

Pratiche non definite e notifica del provvedimento

Per le pratiche non ancora definite con la spedizione del provvedimento di accoglimento, le sedi devono contattare con urgenza gli interessati per informarli della possibilità di differire la notifica alla fine del periodo di sospensione. Se il differimento è richiesto, la pratica va tenuta in apposita evidenza e lavorata al termine della sospensione; se non è richiesto, la notifica prosegue secondo le ordinarie modalità. Anche queste pratiche devono essere inserite nel cruscotto.

Rate trattenute sulla pensione

Per le pratiche con onere trattenuto sulla pensione, l’interessato può presentare istanza per ottenere la sospensione della trattenuta. In tal caso, durante il periodo di sospensione non viene operata la trattenuta a titolo di riscatto/ricongiunzione; la trattenuta viene ripristinata dal rateo pensione di ottobre 2017, mantenendo l’originario piano di ammortamento. Gli operatori devono registrare la pratica nel cruscotto e attivare gli adempimenti necessari per sospendere la trattenuta.

Dipendenti pubblici e modalità di richiesta

Il beneficio si estende anche agli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici. Se l’onere è trattenuto dall’Amministrazione datrice di lavoro tramite ritenute mensili sullo stipendio, gli interessati devono chiedere la sospensione all’Amministrazione, che ne dà comunicazione all’Istituto. Nei casi di pagamento diretto con modello F24 o di trattenuta sulla pensione, l’istanza di sospensione va presentata alla sede INPS competente.

Istruzioni tecniche di accesso all’applicazione

L’applicazione dedicata è disponibile in GP Pagato nel percorso Assicurato pensionato – Riscatti e Ricongiunzioni – Gestione evidenze prima emissione bollettini. Al primo accesso l’operatore deve richiedere l’autorizzazione tramite il form nel menù Procedure – Servizi Portale Applicazioni – Email abilitazione; dopo la mail di ritorno degli amministratori, l’accesso avviene tramite Procedure > Riscatti e Ricongiunzioni > Applicazioni > Pratiche Sisma > SISMA funzione di Acquisizione Pratiche / Elenco Pratiche. La procedura controlla il Comune di residenza, individua il corretto periodo di sospensione e consente l’inserimento solo per domande in stato Notifica/Pagamento (codici esito N, P, H); con "Conferma" la domanda viene memorizzata negli archivi centrali.

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