Cassazione Penale, Ordinanza n. 12184/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la decisione di merito, già confermata in appello, con sola rideterminazione delle pene accessorie.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, pur rideterminando le pene accessorie, aveva confermato nel resto la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione all'art. 34 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente respinto la censura di incompatibilità del giudice di primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il rimedio per far valere l'incompatibilità del giudice è la ricusazione, che nel caso concreto non era stata proposta.
Norme richiamate
art. 34 c.p.p.
La mera deduzione dell'incompatibilità del giudice di primo grado non è di per sé idonea a fondare la censura se non sia stato previamente azionato il rimedio della ricusazione.
artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 e 2 n. 2 L. Fall.
Norme poste a base della responsabilità per bancarotta fraudolenta, confermata nei gradi di merito.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice, quando rientri tra le situazioni previste dal codice di rito, va fatta valere tramite lo specifico istituto della ricusazione; la sua mancata attivazione rende inammissibile la censura proposta in cassazione.
- La doglianza che si limiti a denunciare la violazione dell'art. 34 c.p.p. senza aver esperito il rimedio processuale pertinente è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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