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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-515/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 febbraio 2020. — Uniwersytet Wrocławski e Repubblica di Polonia contro Agenzia esecutiva per la ricerca. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto al ricorrente – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Cause riunite C-515/17 P e C-561/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione chiarisce i limiti del requisito di indipendenza dell’avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto. Un rapporto contrattuale di docenza tra difensore e università cliente non è, di per sé, sufficiente a escludere la valida rappresentanza processuale davanti ai giudici dell’Unione. L’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso è stata quindi annullata e la causa rinviata.

Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’Unione: un avvocato non perde l’indipendenza richiesta dall’articolo 19 dello Statuto solo perché legato al cliente da un contratto civile di docenza.

La questione giuridica

Se l’articolo 19 dello Statuto della Corte debba essere interpretato nel senso che un consulente giuridico/avvocato, non legato al cliente da un rapporto di lavoro ma da un contratto di diritto civile avente ad oggetto incarichi di docenza, possa essere ritenuto privo dell’indipendenza necessaria per rappresentare una parte non privilegiata dinanzi ai giudici dell’Unione; e se tale interpretazione sia compatibile con i principi di certezza del diritto e di tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

L’articolo 19 dello Statuto impone che le parti diverse da Stati membri, istituzioni UE ed EEA siano rappresentate da un terzo avente la qualità di avvocato indipendente; tuttavia, il requisito di indipendenza non viene meno per la sola esistenza di un contratto di diritto civile tra l’avvocato e il cliente, se tale rapporto non configura un legame di subordinazione né un nesso idoneo a compromettere manifestamente la capacità del difensore di tutelare al meglio gli interessi del mandante. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di rappresentanza valida, rinviando la causa per l’esame nel merito.

Norme richiamate

  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rappresentanza processuale e indipendenza dell’avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto

La sentenza, resa dalla Grande Sezione in sede di impugnazione, riguarda la validità della rappresentanza di una persona giuridica non privilegiata dinanzi al Tribunale e, in particolare, il significato del requisito di indipendenza dell’avvocato ex articolo 19 dello Statuto della Corte. La controversia nasce dall’irricevibilità dichiarata dal Tribunale del ricorso dell’Università di Breslavia contro decisioni della REA in materia di recupero di somme erogate a titolo di sovvenzione.

Fatti e procedimento principale

La REA aveva risolto una convenzione di sovvenzione stipulata con l’università, chiedendo il rimborso di diverse somme e il pagamento di un risarcimento danni. L’università aveva adito il Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni della REA e la restituzione degli importi versati. La REA aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il consulente giuridico che rappresentava l’università non fosse sufficientemente indipendente, poiché legato ad essa da un contratto di diritto civile relativo a incarichi di docenza.

Ordinanza del Tribunale impugnata

Il Tribunale aveva ricordato che, per le parti diverse da Stati membri e istituzioni, l’articolo 19 dello Statuto impone una duplice condizione: la rappresentanza tramite avvocato e l’abilitazione al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’accordo SEE. Ha poi affermato che la nozione di avvocato deve essere interpretata autonomamente, in modo da garantire l’indipendenza del difensore, intesa anche come assenza di un rapporto tale da poter influenzare il parere professionale. Sulla base del contratto civile di docenza esistente tra il consulente e l’università, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto da un soggetto validamente rappresentato e lo ha dichiarato manifestamente irricevibile.

Questioni esaminate dalla Corte

In impugnazione, l’università di Breslavia e la Repubblica di Polonia hanno contestato l’interpretazione dell’articolo 19 dello Statuto, sostenendo che il Tribunale aveva esteso in modo eccessivo il requisito di indipendenza. È stato inoltre invocato il possibile contrasto di tale lettura con il principio di certezza del diritto e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta.

Ricevibilità delle impugnazioni

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla REA. Ha ricordato che, in sede di impugnazione, è ammissibile contestare la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Tribunale; non è invece consentito rimettere in discussione la sola valutazione fattuale, salvo snaturamento. Ha inoltre precisato che i motivi già discussi in primo grado possono essere riproposti in impugnazione se sono diretti contro l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione. Gli interventi della Repubblica ceca e della Camera nazionale dei consulenti giuridici sono stati ritenuti ricevibili nei limiti in cui restavano entro il perimetro della controversia così come delimitata dalle parti principali.

Interpretazione autonoma dell’articolo 19 dello Statuto

La Corte ha ribadito che l’articolo 19, terzo comma, dello Statuto, per quanto riguarda la nozione di avvocato, non rinvia al diritto nazionale e deve quindi essere interpretato autonomamente e uniformemente nell’ordinamento dell’Unione. Diversamente, il quarto comma dell’articolo 19, relativo all’abilitazione al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, rinvia invece al diritto nazionale per determinare se tale requisito sia soddisfatto.

La Corte ha inoltre richiamato la finalità della rappresentanza tramite avvocato nei ricorsi diretti: impedire che le parti agiscano personalmente e garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato. L’obbligo di indipendenza serve a tutelare e difendere al meglio gli interessi del mandante nel rispetto della legge e delle regole professionali e deontologiche.

Nozione di indipendenza e limiti dell’interpretazione del Tribunale

La Corte ha precisato che l’indipendenza dell’avvocato va intesa non come assenza di qualunque legame con il cliente, ma come assenza di legami che compromettano manifestamente la capacità del difensore di svolgere la propria funzione difensiva. La giurisprudenza richiamata riguarda situazioni in cui il difensore occupa una posizione interna o apicale nella persona giuridica rappresentata, oppure possiede interessi societari tali da incidere sulla sua autonomia.

Nel caso di specie, tuttavia, il rapporto tra il consulente giuridico e l’università era un contratto di diritto civile avente ad oggetto incarichi di docenza, non un rapporto di lavoro né una posizione direttiva o di controllo all’interno della persona giuridica. Per la Corte, un simile legame non è sufficiente, da solo, a dimostrare che il difensore si trovi in una situazione manifestamente incompatibile con l’indipendenza richiesta dall’articolo 19 dello Statuto.

Errore di diritto del Tribunale

La Corte ha quindi ritenuto erroneo il ragionamento del Tribunale, che aveva dedotto il difetto di indipendenza dalla sola esistenza del contratto civile di docenza, valorizzando il rischio che il parere professionale del consulente fosse influenzato dal suo ambiente professionale. Secondo la Corte, tale circostanza non basta a escludere la qualità di terzo indipendente richiesta per la rappresentanza processuale dinanzi ai giudici dell’Unione.

Dispositivo

Accolto il primo motivo delle impugnazioni, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2017. Poiché il Tribunale non aveva esaminato il merito della controversia, la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale per una nuova decisione. Le spese sono state riservate.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 19 dello Statuto, il difensore di una parte non privilegiata deve essere indipendente e terzo rispetto al cliente, ma tale requisito non è violato per il solo fatto che tra difensore e cliente esista un contratto civile di docenza, se non vi è un rapporto di subordinazione o un legame idoneo a compromettere manifestamente la capacità difensiva in piena indipendenza.

Come è indicizzato

Materierappresentanza processuale dinanzi ai giudici dell’unioneammissibilità dei ricorsi direttiindipendenza dell’avvocatotutela giurisdizionale effettivadiritto processuale dell’unione

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