Corte di giustizia, Sentenza C-341/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2020. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro J. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Controllo alle frontiere esterne – Cittadini di paesi terzi – Articolo 11, paragrafo 1 – Apposizione di timbri sui documenti di viaggio – Timbro di uscita – Determinazione del momento dell’uscita dallo spazio Schengen – Imbarco di marittimi a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto marittimo. — Causa C-341/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen nel contesto dell’imbarco di marittimi su navi ormeggiate da lungo tempo in un porto marittimo. Ha escluso che il solo imbarco equivalga all’uscita dallo spazio Schengen, poiché il marittimo resta nel territorio di uno Stato membro fino all’effettiva partenza della nave. Il timbro di uscita va quindi apposto solo quando la partenza della nave è imminente e il capitano ne informa le autorità di frontiera.
Interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen: momento dell’uscita e dell’apposizione del timbro di uscita per i marittimi imbarcati su navi ormeggiate da lungo tempo in un porto marittimo.
La questione giuridica
Se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di paese terzo, già entrato nello spazio Schengen, esce da tale spazio quando si imbarca come marittimo su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo che costituisce frontiera esterna, indipendentemente dal fatto che la nave lasci o meno il porto, oppure solo al momento dell’effettiva partenza della nave, e quindi quando debba essere apposto il timbro di uscita.
Principio di diritto
Il marittimo cittadino di paese terzo che si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato Schengen non esce dallo spazio Schengen al momento dell’imbarco: ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399, l’uscita coincide con l’effettivo attraversamento della frontiera esterna, sicché il timbro di uscita va apposto non all’imbarco ma quando la partenza della nave diviene imminente, ossia quando il capitano informa le autorità competenti della partenza imminente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 19 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 20 del regolamento (UE) 2016/399
- Allegato VI del regolamento (UE) 2016/399
- Allegato VII del regolamento (UE) 2016/399
- Regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)
- Articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009
- Allegato IX del regolamento (CE) n. 810/2009
- Regolamento (CE) n. 539/2001
- Articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 3, paragrafo 2, TUE
- Articolo 67, paragrafo 2, TFUE
Interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen per i marittimi su navi ormeggiate da lungo tempo
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) sull’interpretazione del regolamento (UE) 2016/399, in particolare dell’articolo 11, paragrafo 1, relativo all’apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. La questione nasceva dal diniego, da parte delle autorità portuali di Rotterdam, di apporre il timbro di uscita ai marittimi che si imbarcavano su navi rimaste ormeggiate a lungo nel porto.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale erano marittimi cittadini di paesi terzi che erano entrati nello spazio Schengen via aeroporto di Schiphol e avevano poi raggiunto via terra il porto di Rotterdam per imbarcarsi su navi speciali ormeggiate da mesi. Le autorità olandesi avevano inizialmente continuato a timbrare i documenti al momento dell’imbarco, ma poi avevano cambiato prassi, sostenendo che l’uscita dallo spazio Schengen si verifica solo quando la nave lascia effettivamente il porto.
Il giudice nazionale osservava che, in pratica, molte navi restano a lungo in porto e che altri Stati membri seguivano una prassi non uniforme. Chiedeva quindi se l’uscita dovesse intendersi al momento dell’imbarco, al momento della partenza effettiva della nave, oppure in un momento diverso.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 1 del regolamento (UE) 2016/399, che disciplina l’assenza di controlli alle frontiere interne e le regole per le frontiere esterne;
- l’articolo 2, punti 2, 8, 10 e 11, sulle definizioni di frontiere esterne, valico di frontiera, controllo di frontiera e verifiche di frontiera;
- l’articolo 5, sull’attraversamento delle frontiere esterne;
- l’articolo 6, sul soggiorno massimo di 90 giorni su 180 e sulla nozione di data d’ingresso e di uscita;
- l’articolo 8, paragrafo 3, sulle verifiche approfondite all’ingresso e all’uscita;
- l’articolo 11, paragrafo 1, sull’apposizione dei timbri di ingresso e di uscita;
- l’articolo 13, sulla sorveglianza di frontiera;
- gli articoli 19 e 20 e gli allegati VI e VII, che prevedono norme speciali per frontiere marittime e marittimi;
- gli articoli 35 e 36 e l’allegato IX del regolamento (CE) n. 810/2009, relativi ai visti di frontiera e ai marittimi in transito.
Ragionamento della Corte: nozione di "uscita" dallo spazio Schengen
La Corte afferma anzitutto che la nozione di "uscita" di cui all’articolo 11, paragrafo 1, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente.
Sotto il profilo letterale, essa coincide con l’atto fisico di spostamento da un luogo compreso nello spazio Schengen a un luogo che non vi appartiene. Sotto il profilo sistematico, la persona non esce dallo spazio Schengen finché permane sul territorio di uno Stato membro, anche se si trova in un porto o ha attraversato un valico di frontiera. Il solo imbarco su una nave ormeggiata nel porto non equivale quindi a un’uscita, se la nave resta nel porto e il marittimo continua a soggiornare nel territorio dello Stato membro.
La Corte rileva inoltre che la disciplina del codice frontiere Schengen è costruita sull’idea che il controllo al valico sia normalmente seguito, in breve tempo, dall’effettivo attraversamento della frontiera esterna. Questa logica non si adatta al caso del marittimo imbarcato su una nave ormeggiata da lungo tempo, che non intende lasciare lo spazio Schengen in tempi brevi.
Rapporto con le deroghe per marittimi e con il codice dei visti
La Corte esclude che incidano sulla soluzione le deroghe previste per i marittimi dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e dall’allegato VII, punto 3, del regolamento 2016/399, poiché tali disposizioni riguardano i marittimi che soggiornano a terra solo durante lo scalo della nave e nella zona portuale, non quelli imbarcati su navi ormeggiate da lungo tempo.
Parimenti, le norme del codice dei visti sui visti di transito per marittimi non modificano l’esito, anche perché nel caso concreto i marittimi non erano muniti di tali visti.
Momento dell’apposizione del timbro di uscita
Una volta escluso che l’uscita avvenga al momento dell’imbarco, la Corte afferma che il timbro va apposto "al momento dell’uscita", cioè in occasione dell’effettivo attraversamento della frontiera esterna. Poiché, nel caso di una nave ormeggiata da lungo tempo, l’interessato non prevede di lasciare lo spazio Schengen al momento dell’imbarco, il timbro non può essere apposto in quel momento.
Secondo la Corte, il timbro deve essere apposto quando la partenza della nave diventa imminente, vale a dire quando il capitano informa le autorità competenti della partenza imminente, in conformità all’allegato VI, punto 3.1.5, che impone al comandante di comunicare per tempo la partenza della nave. Questa soluzione consente alle autorità di controllare effettivamente il rispetto del limite dei 90 giorni su 180 previsto dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen e di evitare elusioni o permanenze indebite nel territorio Schengen.
Dispositivo
La Corte risponde quindi che, per un marittimo cittadino di paese terzo che si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato Schengen per lavorarvi a bordo, il timbro di uscita non va apposto al momento dell’imbarco, ma quando il capitano della nave informa le autorità nazionali della partenza imminente della nave.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399, l’uscita dallo spazio Schengen richiede l’effettivo abbandono del territorio Schengen; il mero imbarco su una nave rimasta a lungo ormeggiata in un porto non integra tale uscita. Il timbro di uscita deve dunque essere apposto solo in prossimità della partenza effettiva della nave, quando questa sia stata comunicata alle autorità competenti.
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